Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32002 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32002 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALCONI CLAUDIA N. IL 07/03/1973
avverso la sentenza n. 289/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

19475/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputatq, ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la sussistenza dell’aggravante della destrezza e la
negazione della attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata ha già
valutato la questione dedotta rilevando che il comportamento dell’imputata che
postasi vicino alla parte offesa, aveva agito in un momento di breve disattenzione
della medesima rientra a pieno titolo nella nozione della destrezza, secondo il
costante orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità della
circostanza aggravante della destrezza nel furto non si richiede l’uso di
un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque
situazione soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza
dell’uomo medio.
Altrettanto compiutamente motivato, con riferimento ai plurimi e recenti precedenti
penali, è il giudizio circa le attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dellkricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Balconi Claudia responsabile del furto di
una borsa che sottraeva alla proprietaria che, trovandosi in una piscina, la aveva
lasciata per qualche istante per terra, vicino al proprio asciugamano, tanto che la
Balconi riusciva a nascondere la borsa dentro la propria.

Così deciso il 9.4.2014

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