Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32001 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32001 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSUIOC IONUT N. IL 20/05/1983
DONE LOREDANA CATALINA N. IL 19/04/1984
avverso la sentenza n. 6597/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

PI

Fatto e diritto

I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposti per motivi manifestamente infondati. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.

Done Loredana Catalina e Busuioc Ionut,- imputati in ordine al
reato p.e p. dagli articoli 81, 110,624 e 625 n.2 c.p. – ricorronD
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e
difetto di motivazione della medesima in ordine all’insussistenza
di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129
c.p.p..

I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P1

Per

questi

motivi

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2014

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