Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32000 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32000 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCIN ROSSANO N. IL 03/03/1956
STELLA TERENZIO N. IL 25/07/1971
avverso la sentenza n. 1927/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 09/04/2014

(L
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili Mancin Rossano e Stella Terenzio in ordine al reato
previsto dagli articoli 56,110,624 e 61 n.11 c.p., hanno proposto
ricorso per cassazione gli imputati chiedendone l’annullamento per
mancanza ed illogicità della motivazione in punto di
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo assolutamente
generico oltre che manifestamente infondato.
Alla dichiarazione del motivo, peraltro, non segue alcuna
specificazione che ponga il giudice della impugnazione nella
condizione di conoscere la doglianza nel suo indirizzo, nel suo
oggetto, nella sua tessitura argomentativa. L’impugnazione è così
priva sia della individuazione dei capi o punti della decisione ai
quali vorrebbe riferirsi, sia della indicazione specifica delle
ragioni di diritto che sorreggono il richiesto annullamento. Il
ricorso non propone alcuna questione alla quale il giudice di
legittimità sia messo in condizione di rispondere.
In forza dell’art. 581 co. l^ lett c) e 591 cpp e 606 co. 3^ cod.
proc.pen. un tale ricorso deve essere detto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro

responsabilità.

1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
(cfr. Corte Costituzionale sent.

colpa, dei ricorrenti stessi
n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

/7

Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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