Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3200 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3200 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMA PROIETTI ROSANNA N. IL 10/04/1965
avverso la sentenza n. 6697/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 14 gennaio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava per carenza dei requisiti l’istanza della condannata Rosanna Palma
Proietti, volta ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e le accordava la
detenzione domiciliare ordinaria.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

motivazione: il Tribunale ha considerato precedenti penali e giudiziari per fatti
remoti nel tempo, senza prendere in esame lo stato di salute della ricorrente e che
il monitoraggio del suo comportamento sarebbe agevolmente conducibile se fosse
stata affidata al Ser.T. che si era reso disponibile e vi avrebbe provveduto com’è nei
suoi compiti d’istituto. Inoltre, anche la mancanza di attività lavorativa trova
spiegazione lecita nello stato di salute compromesso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.11 Tribunale ha congruamente giustificato la scelta operata di accordare il
solo beneficio della detenzione domiciliare in ragione del giudizio di perdurante
pericolosità sociale della condannata, desunto dai suoi precedenti penali e giudiziari
e dalle pregresse evasioni; ha quindi motivato anche la ritenuta inidoneità della
misura dell’affidamento in prova in quanto la Palma Proietti è risultata priva di
opportunità lavorative o di altro impegno dall’effetto risocializzante, per cui
l’accesso a tale beneficio si risolverebbe in una incontrollata libertà di movimento in
contrasto con le esigenze preventive del caso. Sulla base delle stesse ragioni ha
escluso di poter recepire il programma terapeutico, elaborato dal Ser.T. perché
inidoneo a contenere il pericolo di recidivazione.
1.1 A fronte di motivazione sintetica, ma chiara, intelligibile e congruamente
articolata in aderenza alle risultanze dell’istruttoria compiuta, il ricorso oppone
circostanze legate all’inabilità al lavoro, ma non riesce dimostrare l’illogicità
manifesta del discorso giustificativo dell’ordinanza impugnata, invocando gli
eventuali controlli che potrebbero condurre gli operatori sanitari, trascurando che
trattasi di interventi sul solo profilo sanitario e della riabilitazione dalla
tossicodipendenza, che non ineriscono all’espresso giudizio d’inaffidabilità della
ricorrente e d’inidoneità della misura più ampia richiesta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna della ricorrente al pagame
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
1

l’interessata a mezzo del difensore, per chiederne l’annullamento per vizio di

determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare in euro mille.

P. Q .M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA