Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32 del 30/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IORDACHE IONUT ADRIAN N. IL 21/07/1992
avverso la sentenza n. 40/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
15/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
lptt/sentite le conclusioni del PG Dott.

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ou,se,co

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 30/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bari con sentenza del 15 novembre 2013 disponeva l’esecuzione
del mandato di arresto europeo emesso il 9 gennaio 2013 dal Tribunale di Craioava
(Romania) nei confronti di IORDACHE lonut Adrian e. ritenendo sussistere le condizioni
cui all’articolo 18 comma I lettera r) legge 69/2005, disponeva la esecuzione della pena in
Italia.
Il m.a.e. era basato sulla sentenza di merito 2035 del 22 giugno 2012, confermata in
appello, del Tribunale di Craiova che condannava il ricorrente per furto e violazione di
domicilio alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, pena così determinata a seguito del
cumulo con precedente condanna per furti che Iordache aveva commesso da minorenne
per la quale la sentenza 2035 revocava la sospensione condizionale.
La Corte dava atto della sussistenza delle condizioni per l’esecuzione del mandato di
arresto rispondendo, quanto alle specifiche deduzioni della difesa, che il titolo a base della
pena da eseguire è unico ed è rappresentato dalla sola sentenza citata, anche per la pena
posta in cumulo a seguito della revoca della sospensione condizionale e che, pertanto, non
vi era competenza della sezione minorenni della Corte di Appello. Dava inoltre atto che la
condanna per la pena posta in cumulo era stata disposta da un’AO rumena specializzata per
i minorenni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di IORDACIIE, lonut Adrian.
Con primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento
all’articolo 6 cedu e 143 cpp per essere stata notificata la sentenza all’imputato solo in
lingua italiana laddove nel procedimento è risultato come lo stesso parlasse esclusivamente
rumeno, venendo assistito in udienza da un interprete.
Con secondo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione osservando che la
Corte di Appello si è pronunciata anche sulla sentenza del Tribunale di Craiova del 4
dicembre 2008 n. 2907 sulla quale doveva pronunciarsi la sezione per i minorenni della
Corte di Appello. Rileva, inoltre, che la Corte non ha tenuto conto che l’ordinamento
processuale romeno non prevede differenze di trattamento per l’imputato minorenne né
sotto il profilo processuale né sotto quello sostanziale.
Con terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’articolo 546 cpp in quanto
le sentenze romene in atti sono prive di segni che ne attestino l’autenticità.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha riconosciuto il diritto dell’imputato che non
conosce la lingua italiana ad ottenere la traduzione della sentenza (Sebbene sussista un
obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora
l’imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in
base ai principi contenuti nell’art. 3 della direttiva 2010/64/UE (non ancora operativa
nell’ordinamento interno), secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione
scritta dei documenti fondamentali per l’esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze. (Sez.
3, n. 5486 del 12/07/2012 – dep. 04/02/2013, Feraru e altro, Rv. 254399) ma con onere
della parte di farne espressa richiesta. Nel caso di specie il ricorrente, che ha partecipato
all’udienza in Corte di Appello con assistenza di un interprete della propria lingua madre,
non ha fatto alcuna richiesta.
Anche il secondo motivo è infondato. La revoca della sospensione condizionale della pena
è provvedimento adottato dalla sentenza resa nei confronti dell’imputato maggiorenne e
non è l’esito del procedimento a carico del minorenne. In tale caso, secondo i principi
generali dell’ordinamento italiano, la revoca della sospensione non deve essere disposta da
un giudice specializzato per i minorenni né quindi, nella ipotesi di m.a.e. basato su
sentenza straniera che revochi una pena sospesa applicata in una precedente condanna da
minorenne, vi è competenza della sezione minorenni della Corte di Appello.

Inoltre non sono fondate le doglianze relative al trattamento per gli imputati minorenni in
Romania.
Innanzitutto dal testo della sentenza del 4 dicembre 2008 n. 2907 e dal testo della
sentenza di appello risulta che era stata disposta consulenza medico psichiatrica sul minore
al fine di valutarne le condizioni di capacità di intendere e di volere. La sentenza di
appello, poi, risulta emessa da una sezione per minorenni della locale Corte di Appello.
Più in generale, questa Corte ha più volte valutato la compatibilità con i principi
dell’ordinamento interno del trattamento dei soggetti minorenni nel sistema giudiziario
rumeno ritenendo che già prima dell’applicazione della disciplina m.a.e. fosse ammissibile
l’estradizione di minorenni verso la Romania (Sez. 6, n. 5054 del 11/11/2009 – dep.
09/02/2010, D., Rv. 246130); inoltre le recenti modifiche dell’ordinamento rumeno
(ampiamente esaminate dalla sentenza Sez. 6, n. 46574 del 12/12/2011 – dep. 15/12/2011,
P.G. in proc. M., Rv. 251188) garantiscono ulteriormente i soggetti minorenni.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La corretta interpretazione della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 6 1. 69/2005 è
nel senso che la copia del provvedimento sul quale è basato il m.a.e. non è la copia
“fotografica”, come sembra richiedere la difesa, ma la copia del suo contenuto trasmesso in
forma in sé libera, purché in grado di garantire l’autenticità; tale garanzia, nel caso di
specie, risulta dalla trasmissione ufficiale da parte della AG emittente al Ministero della
Giustizia (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 – dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235347).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 5° comma 1. 69/2005.
Roma 30
mbre 013

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