Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32 del 30/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro -DDAavverso l’ordinanza resa in data 21/7/2016 dal Tribunale di Catanzaro- Sezione per il riesame
dei provvedimenti cautelari personali e reali- nei confronti di Gallo Francesco, n. a Lamezia
Terme il 5/5/1990
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. depositata in data 9/11/2016 nell’interesse
dell’imputato ;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale , dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
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Data Udienza: 30/11/2016

Udito il difensore del Gallo, Avv. Villella Domenico Michele, che si è riportato alla memoria a
sua firma, chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con

l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro- Sezione per il riesame dei

provvedimenti cautelari- in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da Gallo
Francesco avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro in data 7/7/2016, che aveva
applicato la custodia in carcere nei suoi confronti in quanto indagato per il delitto di estorsione

aggravanti di cui all’art. 628 co 3 n. 3 cod.pen e art. 7 Legge n. 203/1991, confermando nel
resto.
1.2 Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero,
deducendo:
-la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento, essendo il Tribunale pervenuto
all’esclusione delle aggravanti sulla base di una visione atomistica e parcellizzata della vicenda
processuale, decontestualizzando la richiesta estorsiva del Gallo e pretermettendo le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Arzente Luciano, pur riconoscendo la gravità
indiziaria in relazione alla tentata estorsione semplice. Osserva il P.m. ricorrente come la
condotta illecita sia stata realizzata attraverso I ‘implicita ma inequivoca minaccia di danni
qualora la p.o. non avesse dato seguito al preteso pagamento di non meglio precisate somme
di danaro , pretesa giustificata dall’ubicazione dell’attività commerciale del Caruso nel
quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme, sottoposto al controllo della cosca Cerra-TorcasioGualtieri. Inoltre, l’omessa considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Arzente, che ha
riferito circa l’appartenenza del Gallo alla cosca, è contraddetta dalla ritenuta credibilità del
medesimo ad opera della sentenza emessa il 2.5.2016 nei confronti di 40 affiliati al sodalizio
criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta insussistenza dell’aggravante ex art. 7
L.203/1991.
L’impugnata ordinanza ha sostenuto che, nella specie, non sia ravvisabile un messaggio
intimidatorio in forma silente poiché la persona offesa ha riferito di conoscere solo di vista
l’indagato, circostanza che induce ad escludere che abbia avuto consapevolezza della
provenienza della richiesta di denaro da associazione mafiosa, aggiungendo che l’avvertimento
al Caruso di essere tenuto ad esborsi di danaro perché si trovava in una ” zona dove devi
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pluriaggravata ai danni di Caruso Aleandro, annullava il provvedimento limitatamente alle

pagare qualcosa” ” non evoca l’utilizzazione della metodologia mafiosa, “non palesandosi ciò
nel mero riferimento alla zona di ubicazione dell’attività commerciale, che costituisce un fattore
non significativo e non sintomatico della utilizzazione della peculiare metodologia a cui la legge
riconnette un rilevante aggravamento di pena”.
La richiamata motivazione è manifestamente illogica e frutto di un’erronea interpretazione
della norma di riferimento . La Corte di Legittimità ha precisato che l’art. 7 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze

all’associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della
cui integrazione non è necessaria la prova l’esistenza della associazione criminosa, essendo
sufficiente l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga a tale
associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di
agevolare l’attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l’esistenza reale e
non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della
oggettiva finalizzazione dell’azione a favorire l’associazione e non un singolo partecipante.
(Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015 , Maccariello, Rv. 26551501).
La “ratio” sottostante all’aggravante risiede nel fine di contrastare in maniera più decisa, data
la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che,
partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi
oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui
soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono
proprie delle organizzazioni della specie considerata. La giurisprudenza di legittimità con
orientamento costante e consolidato riconosce che, ai fini della ravvisabilità della circostanza,
è necessario e sufficiente il ricorso, nell’occasione delittuosa contestata, a comportamenti
specificamente evocativi della forza intimidatrice propria del vincolo associativo di tipo mafioso
( ex multis Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015 , Capuozzo, Rv. 264900; n. 16053 del
25/03/2015 , Campanella, Rv. 263525 ;Sez. 5, n. 42818 del 19/06/2014 , Pg in proc.
Savarese e altri, Rv. 261761).
Il terzo comma dell’art. 416 bis c.p. delinea il metodo mafioso fissando tre peculiari parametri
costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento
e di omertà , qualificabili come elementi strumentali tipici per la realizzazione degli scopi
propri dell’associazione, espressivi di una diffusa capacità di sopraffazione nell’ambiente in cui
la stessa opera.
Il requisito del radicamento territoriale è, dunque, alla stregua del dato normativo, condizione
imprescindibile del concreto esercizio della metodologia mafiosa perché solo attraverso il
controllo, stabile e duraturo, del contesto ambientale si creano le condizioni per l’efficace
dispiegarsi dell’intimidazione e possono conseguirsi le condizioni di assoggettamento ed
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aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno

omertà che rendono pressocchè impermeabili intere comunità alle sollecitazioni istituzionali .
In simili contesti le attività economiche costituiscono obiettivo prioritario di pratiche di
taglieggiamento che associano al perseguimento di un illecito profitto lo scopo di assicurare al
sodalizio un capillare controllo del tessuto produttivo dell’area d’interesse.
Nella specie, risulta —pertanto- erronea e palesemente illogica la svalutazione dell’indicazione
logistica fornita al Caruso dal Gallo allorchè l’apostrofava con la frase ” vedi che ti trovi in una
zona dove devi pagare qualcosa”, giacchè sotto il profilo strettamente semantico la stessa fa

nel quartiere Capizzaglie, e contiene, come riconosciuto dalla stessa impugnata ordinanza,
un’implicita ma inequivoca minaccia di danni in caso di rifiuto da parte dell’imprenditore.
Orbene, la valutazione del Tribunale circa ” l’avvertimento” al Caruso , apprezzato come
obiettivamente idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, risulta
intrinsecamente contraddittoria con l’assunto, di seguito accreditato, che lo stesso non
richiami nelle forme, nei contenuti allusivi e nel riferimento alla ” zona” modalità operative
caratteristiche di associazioni di tipo mafioso, in assenza di qualsivoglia analisi del contesto in
cui la condotta è maturata e della carica persuasiva del messaggio in relazione alle condizioni
ambientali.
3. Ad esiti reiettivi deve, invece, pervenirsi con riguardo all’aggravante di cui all’art.
628,comma terzo, n. 3 cod.pen. per la cui configurabilità è necessario che sia accertata
l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso. Il Tribunale ha ricordato che
l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro in data 23/6/2016 che aveva ritenuto la
partecipazione del Gallo alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri è stata oggetto d’annullamento da
parte dello stesso Ufficio sicchè non ne risultano integrati – allo stato- i presupposti . Infatti,
sebbene non sia necessario che l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso
risulti accertata con sentenza definitiva, è tuttavia necessario che tale accertamento sia
avvenuto quantomeno nel contesto del provvedimento di merito in cui la citata aggravante ha
trovato applicazione (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016 , Bianco, Rv. 267850).
P.Q.M.

Annulla l’ ordinanza impugnata limitatamente all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L.
152/1991 e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame con integrale trasmissione
degli atti. Rigetta nel resto.
Così deciso il 30/11/2016.

discendere in termini necessitati l’obbligo di pagare dalla collocazione dell’azienda del Caruso

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