Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALES ANTONIO N. IL 14/01/1990
avverso l’ordinanza n. 23/2014 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
15/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sPaigite le conclusioni del PG Dott. CiAdto L 1u-o-u-.0/ 49du’vurz:0

Uditi difensor Avv.;

LAQ__

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Previo richiamo alla sentenza della Corte cost. n.32 del 2014 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale gli artt.4 bis e 4 vicies ter del di.
30.12.2005 n.272, convertito nella legge 21.2.2006 n.46, che avevano unificato
il trattamento sanzionatorio, precedentemente differenziato a seconda della
tipologia di sostanze stupefacenti, previsto dall’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309 , Sales Antonio presentava richiesta di rideterminazione della pena inflitta
con sentenza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di

aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di
multa per il reato previsto dall’art.73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 in
relazione alla detenzione illegale di grammi 57,376 di sostanza stupefacente del
tipo hashish, fatto commesso il 4.3.2010.
Con ordinanza del 15.4.2014 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Foggia , in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta,
osservando che il principio di intangibilità del giudicato preclude al giudice
dell’esecuzione di operare una nuova valutazione di merito sulla commisurazione
della pena, di competenza esclusiva del giudice della cognizione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo
violazione di legge e vizio logico della motivazione: la sopravvenuta illegittimità
della pena dichiarata costituzionalmente illegittima, non ancora interamente
espiata, ne comporta la cessazione dell’esecuzione a norma dell’art. 30 comma 4
della legge n.87 del 1953; richiama i principi affermati dalla Corte cost. con la
sentenza n. 210 del 2013 e da Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 – dep.
07/05/2014, Ercolano, Rv. 258650; deduce l’illogicità della motivazione nella
parte in cui il Tribunale, dapprima prende atto della evoluzione della
giurisprudenza in tema di inviolabilità del giudicato e dei poteri del giudice di
adeguare la pena alla legittimità del sistema normativo vigente, per contraddirsi
successivamente affermando di non avere tale potere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Questa Corte con la sentenza Sez.0 n.42858 del 29.5.2014, depositata il
14.10.2014, facendo esplicito richiamo anche alla sentenza della Corte cost.
n.32 del 2014 dalla quale è conseguito il ripristino del trattamento sanzionatorio
originariamente differenziato previsto dall’ art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
con riguardo alla ” droghe leggere”, ha affermato che « è illegittima l’esecuzione
della pena nella parte in cui deriva dall’applicazione di una norma dichiarata
costituzionalmente illegittima, …sicché devono essere rimossi gli effetti ancora
perduranti della violazione conseguente all’applicazione della norma incidente
1

Foggia il 1.4.2010, irrevocabile il 8.1.2013, che all’esito del giudizio abbreviato lo

sulla determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale dopo la sentenza irrevocabile; il compito di rimuovere tale
illegittimità compete al giudice dell’esecuzione».
Quanto ai poteri di intervento del giudice dell’esecuzione, la citata
pronuncia ha osservato che esso deve ritenersi dotato dei poteri valutativi
necessari per rimuovere la illegittimità del trattamento sanzionatorio derivante
dalle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, fermo restando che
«nell’esercizio di tale potere-dovere il giudice dell’esecuzione non ha la stessa

consentito dalla pronuncia della cognizione».
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Foggia affinché proceda alla rideterminazione della pena
sulla base della cornice edittale più favorevole risultante dalla reviviscenza del
trattamento sanzionatorio stabilito per le droghe “leggere” dall’art.73 comma 4
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, conseguito alla sentenza della Corte cost. n.32 del
2014, attenendosi, per quanto possibile, agli stessi parametri valutativi già
applicati dal giudice della cognizione a norma dell’art.133 cod.pen..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
Così deciso il 26.11.2014.

libertà del giudice della cognizione, dovendo procedere nei limiti in cui gli è

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