Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 32 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 17/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRANQUILLI ARMANDO N. IL 09/03/1985
avverso la sentenza n. 6579/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,5″,(2A-t
che ha concluso per
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Ritenuto in fatto
1. Tranquilli Armando, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 29.03.2013,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Roma il 4.04.2012, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. b), cod. strada.
Il ricorrente con il primo motivo deduce l’inosservanza di legge, laddove i

indicati dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, anche i valori centesimali, in
riferimento alla misurazione che aveva esitato il valore di 0,89 O.
Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, osservando che
la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione, che era stata
specificamente dedotta in sede di gravame di merito, relativa alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò
inammissibile.
Deve rilevarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che, ai fini del
calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 186, cod. strada, vengono in rilievo
anche i valori decimali. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che non vi è alcuna
ragione, né logica, né normativamente evincibile dal testo dell’art. 186, cod. strada,
che induca a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare tamquam non
essent i valori decimali, ai fini del superamento dei limiti di soglia individuati dalla
medesima norma incriminatrice (Cass. Sezione 4, sentenza n. 23897 del 9.04.2009,
dep. 10.06.2009, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010,
dep. 18/08/2010, Rv. 248200; e si veda, da ultimo Cass. Sez. 4, Sentenza n.
38409 del 07/03/2013, dep. 18/09/2013, Rv. 257571, ove si specifica che in tema
di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità
stabilite dall’art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori
centesimali, con la precisazione che, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico
pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g/I, deve ritenersi configurabile la
fattispecie di cui alla lettera b), dell’art. 186, cit.).
Ebbene, la decisione oggi impugnata si colloca, del tutto coerentemente
nell’alveo del richiamato orientamento interpretativo.
Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che sussiste
la dedotta lacuna motivazionale, rispetto alla durata della sospensione della patente
di guida. Invero, la Corte di Appello, dopo aver dato atto di tale censura, ha omesso
di soffermarsi sulla relativa questione. Si impone, pertanto, l’annullamento della
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giudici di merito hanno ritenuto rilevanti, rispetto al superamento dei valori soglia

sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di
guida. Si osserva che, in base al consolidato principio della formazione progressiva
del giudicato, che si realizza in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di
parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati,
su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa
all’accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, la sentenza
impugnata risulta irrevocabile, con riguardo alla affermazione di penale

Sentenza n. 44949 del 17/10/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257314).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della
patente di guida, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul
punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

responsabilità e rispetto alla irrogazione della pena principale (cfr. Cass. Sez. 2,

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