Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31998 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31998 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGERI COSIMO N. IL 29/10/1972
avverso la sentenza n. 2498/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

18897/2013

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Catanzaro
confermava la condanna di Berlingeri Cosimo per il delitto di cui all’art. 624 e
625 cod.pen. per essersi impossessato di un autocarro, relativa cisterna et
della benzina in essa contenuta.
La Corte distrettuale giudicava equa la pena irrogata dal primo giudice e
giustificato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e
la recidiva nonché la valutazione delle specifiche aggravanti contestate.
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza
di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Ciò che nella specie è avvenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 9.4.2014

Motivi della decisione

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