Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31997 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31997 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHEMEL ALESSANDRO N. IL 29/05/1972
avverso la sentenza n. 1409/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

18827/2013
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputato lamentando il vizio di
motivazione in ordine alla applicabilità dell’aggravante di aver cagionato un
incidente circostanza che lo ha privato de possibilità di essere ammesso al
lavoro sostitutivo.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato
inammissibile.
Ed invero, palesemente inammissibile è il dedotto vizio, atteso che la sentenza
offre validi argomenti a sostegno della ritenuta sussistenza dell’aggravante
riferendo dell’accertamento svolto dagli agenti operanti che hanno anche
trasportato all’ospedale il motociclista e rilevando come la circostanza che sia
stato l’imputato stesso a creare l’incidente fosse pacificamente emersa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese
del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186
del 2000, stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 (mille) euro in
favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.4.2014

La Corte di appello di Brescia , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava
quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale
Chemel Alessandro era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il
reato di cui all’art. 186 co. 1 lett. B) cds, guida in stato di ebbrezza, aggravato
ex comma 2 bis.

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