Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31996 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31996 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IRIARTE SANCHEZ JAN JESUS ALBERTO N. IL 27/06/1986
avverso la sentenza n. 823/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

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(

Iriarte Sanchez Jan Jesus Alberto ,- imputato in ordine al reato
p.e p. dagli articoli 56, 110,624 ,625 commi l e 2 c.p. e 624,625
n.7 c.p. – ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge della
medesima in quanto il giudice non avrebbe indicato i motivi per
cui aveva valutato corretto l’accordo delle parti con riferimento
alla sussistenza del predetto accordo sull’applicazione di una
determinata pena, alla correttezza della qualificazione giuridica
del fatto, nonché dell’applicazione e della comparazione delle
eventuali circostanze, alla congruità della pena patteggiata, alla
concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora
l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla
concedibilità di detto beneficio, alla esclusione di una delle
“cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti
assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali

Fatto e diritto

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specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per

questi

motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2014

Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, la
sentenza impugnata nei limiti di cui sopra è congruamente e
adeguatamente motivata.

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