Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31994 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31994 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

SEITT E rf X_Ne15
oRD44~sul ricorso proposto da:
PINTO FRANCESCO N. IL 21/05/1970
avverso la sentenza n. 1801/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Pi

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Pinto Francesco in ordine al delitto di cui agli
articoli 81 c.p. e 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per manifesta
concessione delle attenuanti di cui all’art.62 bis c.p. nella
massima estensione.
Il ricorso sarebbe inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bari ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato anche in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo di
non poter concedere le attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla contestata recidiva e applicando una pena
assolutamente congrua in considerazione del numero di dosi di
eroina detenute (n.15),appena al di sopra del minimo edittale.
Tanto premesso si osserva che il Pinto è stato ritenuto
responsabile in ordine al reato di cui all’art.73 comma quinto

illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di

d.PR.309/90 -in Barletta fino al 3.08.1999.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la recente
disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013 (conv. In L. n. 10
del 21.02.2014),nel qualificare il V comma dell’art. 73 d.P.R.
309/90 quale figura autonoma di reato, ha rideterminato la pena
edittale da uno a cinque annipi reclusione ed C 3.000,00 a
26.000,00 di multa.
Il reato di cui sopra, pertanto, alla data odierna è prescritto,
essendo decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni
sette e mesi sei.

ti

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
est.

i lie

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