Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31992 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31992 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

Sragki422_4,21sul ricorso proposto da:
CORI MANOLO N. IL 08/04/1987
avverso la sentenza n. 3276/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

17818/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma dichiarava Cori Manolo colpevole del reato di cui agli artt. 110
cod.pen. e 73 co. 1 e 5 dPR 309/90 per la cessione di 2 grammi di cocaina, fatto del
10.12.2005, e lo condannava alla pena di giustizia.
La corte di appello confermava integralmente.

Il ricorso è inammissibile risultando del tutto generiche e apodittiche le censure
svolte che si limitano alla mera enunciazione del preteso vizio.
Occorre tuttavia tenere conto delle recenti modifiche normative e in particolare del
d.l. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014
n.10, il cui art. 2 ha introdotto nel testo del d.P.R 309/90 un nuovo quinto comma
che ha ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima
costituisce titolo autonomo di reato punito con la reclusione da uno a cinque anni,
oltre la multa, per entrambe le tipologie di stupefacenti. In relazione alla nuova
configurazione del reato, il temine di prescrizione dello stesso è dunque quello di sei
anni prorogabili al massimo a sette anni e mezzo.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in
quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso trattandosi di
questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non potendosi
considerare preclusivo la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da
ultimo espresso da SU n.24246 del 2004), atteso che l’intervento normativo è
intervenuto successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e pertanto
certamente non era possibile tenere conto di esso nella formulazione dei motivi
proposti.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato,
commesso nel dicembre 203, è estinto per prescrizione essendo da tempo decorso
il previsto termine masSiiiió

p.q.m.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 9.4.2014

Ricorre per cassazione l’ imputato lamentando il difetto di motivazione.

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