Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3199 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3199 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
De Simone Christian n. il 14.81958
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Catania
del 23.4.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2013

.2

2. Ricorre il De Simone, deducendo il vizio di mancanza e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata tanto in punto di responsabilità che in ordine
al trattamento sanzionatorio..
1. La sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto
di ricettazione esclusivamente sulla base della mancata documentazione
dell’acquisto del telefonino in questione, senza tenere conto della libertà di forme
usuali nella pratica per la negoziazione di simili apparecchi, tanto più se di valore
estremamente modesto, come nel caso di specie.
.2. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe poi carente anche in ordine
alla esclusione della meno ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p..
3. Immotivato sarebbe, infine, anche il rigetto della richiesta difensiva di concessione
delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato
1.In punto di responsabilità, la Corte territoriale sottolinea un dato “cronologico” in effetti
di notevole rilievo nelle valutazioni del caso (tanto da avere originariamente indirizzato
l’accusa verso la contestazione al ricorrente del reato di rapina dello stesso cellulare e dei
reati connessi), cioè la circostanza che il De Simone risultò in possesso del telefonino
appena un’ora dopo l’esecuzione del reato presupposto. Tale circostanza, ignorata in
ricorso, rende ancora più implausibili passaggi “commerciali” intermedi tra il reato
presupposto e l’acquisto della refurtiva da parte del ricorrente e consente di apprezzare
anche in termini di concretezza processuale la corretta valorizzazione, nella sentenza
impugnata, della mancata allegazione, da parte dell’imputato,delle circostanze del suo
acquisto del telefonino in questione, capaci di smentire l’indubbia pregnanza probatoria
del positivo accertamento nei suoi confronti del possesso ingiustificato di un bene di
indiscutibile provenienza delittuosa (nel senso che ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla
base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, Corte di Cassazione 27/02/1997
Savic).
1.1. Le stesse considerazioni valgono, in sostanza, anche riguardo alla questione della
qualificazione giuridica del fatto, dovendosi comunque rilevare che ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 712 c.p., è ovviamente necessario che emergano in
qualche modo le circostanze “negoziali” dell’acquisto, com’è evidente dal riferimento,
contenuto nella norma, al venditore, alla qualità delle cose, al prezzo di vendita e alle
condizioni del venditore. Anche sotto questo profilo, incombe quindi sull’interessato un
onere, in nessun modo assolto dal ricorrente, di “giustificazione” del possesso della res
furtiva, per quanto nella direzione di una responsabilità soltanto “attenuata”.
2. In punto di trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti
generiche è convenientemente giustificata in sentenza con il riferimento ai precedenti
penali del ricorrente, vanamente minimizzati in ricorso, trattandosi pur sempre, come
chiarisce lo stesso ricorrente, di fatti di traffico di droga.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado
di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P. Q. M.

Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la
sentenza di condanna pronunciata nei confronti di De Simone Christian dal tribunale di
Siracusa il 28.4.2011, per il reato di ricettazione di un telefono cellulare, così modificata
l’originaria imputazione di rapina, lesioni personali e detenzione e porto abusivi di arma
da fuoco, formulata nei confronti dell’imputato in quanto presunto autore del delitto
presupposto.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma„ il 19.12. 2013.
. ,
1 Presidenr
Il cons. -re e atore
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