Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31989 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31989 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

sul ricorso proposto da:
TORTORELLA EMANUELE N. IL 27/08/1990
avverso la sentenza n. 51/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

Pi

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Tortorella Emanuele in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
omessa motivazione in punto di responsabilità e per

dell’art.73 comma quinto e con riferimento alla mancata
esclusione della recidiva.
La difesa dell’imputato presentava altresì tempestiva
memoria in cui chiedeva l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
Il ricorso sarebbe inammissibile, ex articolo 606, comma
30,
per
motivi
cod.proc.pen.,
perché
proposto
manifestamente infondati.
Per quanto attiene al primo motivo, si rileva che la
questione non era stata posta in sede di appello, che era
limitato al trattamento sanzionatorio.
Per quanto riguarda invece gli altri due motivi, si
osserva che la Corte di appello di Messina ha
adeguatamente ed esaustivamente motivato sia in ordine
alla mancata applicazione dell’ipotesi di cui all’art.73
comma 5 d.PR 309/90 in considerazione del dato ponderale
assolutamente ostativo (sostanza stupefacente per 934,40
dosi medie singole), sia in ordine all’operato aumento di
pena per la recidiva, in considerazione della disinvoltura
esecutiva palesata dall’imputato, indice di esperienza
maturata nel settore criminale.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,
depositata il 25.02.2014, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49,
cioè del testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella
formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-

violazione di legge in relazione alla mancata applicazione

C

Giovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del
predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del
2013,

, in quanto stabilita con disposizione successiva

a quella censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi
affermato che “rientra nei compiti del giudice comune
individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non
siano più applicabili perchè divenute prive del loro
oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e
quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in
quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4
vicies ter, oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero
art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere la ripartizione
del trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e
droghe pesanti, più favorevole al reo per quel che concerne
le droghe leggere.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Tortorella, ritenuto responsabile della
illecita detenzione di sole droghe leggere,i1 richiamato
trattamento sanzionatorio della legge “Iervolino-Vassalli”.

ri

Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla
Corte d’appello di Reggio Calabria, precisandosi, ai sensi
dell’art. 624 c.p.p., che la statuizione concernente la
penale responsabilità è divenuta irrevocabile.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla Corte
d’appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto. V °
l’art.624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza
in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato
ascritto.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Ieonlp ere e

Il P./dente

P.Q.M.

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