Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31988 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31988 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REINALTER ARNOLD N. IL 28/06/1957
avverso la sentenza n. 215/2011 CORTE APPELLO
‘(( íií .DIST. di
BOLZANO, del 14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

rf

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Reinalter
Arnold – giudicato responsabile del reato di cui agli articoli
113,590, l e 3 comma in relazione all’art.583, comma l, c.p., per
avere cagionato per colpa, nella sua qualità di titolare
dell’omonima ditta individuale, in cooperazione colposa con altri,

dello stesso ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore a 40 giorni, ha proposto, a mezzo del suo difensore,
ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e mancanza di motivazione in punto di responsabilità in
quanto il giudice di appello si era limitato ad affermare che
l’imputato era il proprietario, e come tale responsabile, della
betoniera (in cui era rimasto incastrato con la mano destra il
lavoratore), senza considerare che egli da alcuni anni l’aveva
ceduta a titolo gratuito a Sulimani Suleiman, al quale aveva
subappaltato i lavori, dallo stesso svolti in maniera
assolutamente autonoma e indipendente.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
infondati,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

in quanto la Corte di appello di Trento ha

adeguatamente ed esaustivamente

motivato sulle ragioni che

l’hanno spinta a ritenere l’imputato responsabile del reato
ascrittogli.

La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che

lesioni al lavoratore Ahmedi Kemal, che comportavano l’incapacità

l’imputato Reinalter, alla data dell’infortunio, era il
proprietario della betoniera ed essendo consapevole che la stessa
non era in regola sotto il profilo della sicurezza, avrebbe dovuto
o metterla in regola, oppure, in attesa della rottamazione,
impedirne l’uso. Soltanto se l’avesse venduta, infatti, la
responsabilità sarebbe stata assunta dall’acquirente/utilizzatore
e cioè dal Sulimani.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al

N

pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

P Q M

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