Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31982 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31982 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMARI BARBARA N. IL 15/05/1985
avverso la sentenza n. 2980/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

16822/2013
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputata lamentando il vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità in particolare per non essere
stato chiarito da che cosa possa essere stato dedotto il “forte alito vinoso” che
ha indotto ad effettuare il pretest e non essendo dato sapere cosa sia avvenuto
nella mezz’ora prima dell’alcoltest, tempo in cui non si può dunque escludere
che la Amari avrebbe potuto assumere sostanze alcoliche.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato
Ed invero, palesemente inammissibile è il dedotto vizio, atteso che la sentenza
offre validi argomenti a sostegno del ritenuto stato di ebbrezza laddove
riferisce quanto compiuto dagli agenti operanti che, evidentemente avendo
percepito un forte alito vinoso promanante dalla donna che era finita contro
un palo, hanno ritento opportuno procedere al controllo con alcoltest; la corte
di appello ha già posto in evidenza che la possibilità che l’imputata abbia
assunto alcol dopo l’incidente è soltanto una tesi difensiva non sostenuta
nemmeno da analoga dichiarazione della diretta interessata.

Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese
del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186
del 2000, stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 (mille) euro in
favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.4.2014

La Corte di appello di Brescia , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava
quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale
Amari Barbara era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato
di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolico accertato con l’etilometro 1,89 e
1,76).

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