Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31981 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31981 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

Em 2A4114D11~C
sul ricorso proposto da:
BARDANE MOUSTAPHA N. IL 14/07/1977
avverso la sentenza n. 68/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

16227/2013
RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione l’ imputato per il tramite del difensore di fiducia lamentando il
difetto di motivazione per la mancata disamina di cause di non punibilità ex art. 129
cod. proc. pen

Il ricorso è inammissibile risultando del tutto generiche e apodittiche le censure
svolte che si limitano alla mera enunciazione del preteso vizio.
Occorre tuttavia tenere conto delle recenti modifiche normative e in particolare del
d.l. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014
n.10, il cui art. 2 ha introdotto nel testo del d.P.R 309/90 un nuovo quinto comma
che ha ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima
costituisce titolo autonomo di reato punito con la reclusione da uno a cinque anni,
oltre la multa, per entrambe le tipologie di stupefacenti. In relazione alla nuova
configurazione del reato, il temine di prescrizione dello stesso è dunque quello di sei
anni prorogabili al massimo a sette anni e mezzo.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in
quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso trattandosi di
questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non potendosi
considerare preclusivo la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel senso da
ultimo espresso da SU n.24246 del 2004), atteso che l’intervento normativo è
intervenuto successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e pertanto
certamente non era possibile tenere conto di esso nella formulazione dei motivi
proposti.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato,
commesso nel maggio – giugno 2003, è estinto per prescrizione essendo da tempo
decorso il previsto termine massimo

p.q.m.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 9.4.2014

DEPO:-;
.A1
IN CANCELLLRIA

Il Tribunale di Venezia dichiarava Bardane Moustapha colpevole del reato di cui agli
artt. 81 cpv. cod.pen. e 73 co. 1 e 5 dPR 309/90 per le cessioni di eroina e hashish
nei confronti di alcune persone, fatti avvenuti nel maggio giugno 2003, e lo
condannava, previo riconoscimento di attenuanti generiche e di quella del fatto
lieve, a 2 anni e 6 mesi di reclusione e multa.
La corte di appello confermava la responsabilità e riduceva la pena inflitta.

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