Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31980 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31980 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

42p
5==

sul ricorso proposto da:
ABDELMAJID KASSAS N. IL 31/07/1981
MAHMUT ABEKI N. IL 10/08/1974
avverso la sentenza n. 910/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

15186/2013
Motivi della decisione

Ricorrono per cassazione gli imputati per il tramite del difensore di fiducia.
Abdelmajid Kassas contesta la ritenuta responsabilità rilevando, quanto al primo
episodio, che dal solo passaggio di denaro osservato dagli agenti non poteva
desumersi la responsabilità per la cessione e che non era stato sufficientemente
motivato il secondo episodio atteso che a disfarsi dell’hashish poteva essere stato
qualcun altro. Mahmut Abeki lamenta il difetto di motivazione circa gli elementi da
cui desumere la sua responsabilità non supportata da sufficienti elementi di prova.
I motivi proposti sono inammissibili. Si tratta di doglianze assolutamente
generiche che ripropongono le analoghe censure formulate con l’appello e alle quali
la Corte ha già congruamente e logicamente risposto indicando il percorso logico e
fattuale sulla cui base il comportamento degli attuali ricorrenti è stato ritenuto prova
del concorso dei medesimi nei contestati reati.
Occorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative conseguenti a pronunce
della Corte costituzionale e a interventi del legislatore recentemente intervenuti prima
della decisione.
Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con cui
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio
2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza sono stati commessi i
contestati reati, con la conseguente “reviviscenza” della precedente normativa
contenuta nella legge del 1990, Iervolino-Vassalli; in particolare, per quanto qui
rileva trattandosi di fatti relativi a droghe leggere, quello che secondo la legge che è
stata applicata e poi dichiarata incostituzionale (Fini – Giovanardi) era il minimo
edittale (6 anni), è invece, secondo la legge precedente “rivitalizzata”, il massimo
consentito. Inoltre la modifica intervenuta comporta la applicazione di un diverso e più
breve termine di prescrizione del reato nel caso in esame decorso.
Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità dei ricorsi: si
tratta di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserini),
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione del presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.
Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.
p.q.m.
1

Il Tribunale di Perugia, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Abdelmajid Kassas
e Mahmut Abeki colpevoli, in concorso tra loro, del reato di cessione di una modica
quantità di sostanza stupefacente a persona non identificata e di illecita detenzione di
gr.500 di hashish divisi in 5 panetti;
li condannava, previo riconoscimento di
attenuanti generiche e con la riduzione del rito, il primo a 3 anni di reclusione ed euro
12000 di multa e il secondo 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14000 euro di multa.
La corte di appello ha confermato la sentenza.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma il 21.5.2014

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