Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31979 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31979 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ha pronunciato la seguente
S’f.; rf -T ri

L*

sul ricorso proposto da:
BENINTENDE FRANCESCO N. IL 20/05/1950
avverso la sentenza n. 14589/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

P1

(L
Fatto e diritto

Benintende Francesco, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’art.73 d.PR. 309/90, ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con

considerazione del fatto che si trattava di droga leggera
(hashish) e della occasionalità della sua condotta, anche
volendo ritenere sussistente una organizzazione criminale.
Il ricorso sarebbe inammissibile,

ex articolo 606, comma 3,

c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex

plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, come
nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione

riferimento alla eccessività della pena applicatagli, in

condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,
depositata il 25.02.2014, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49,
cioè del testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella
formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-

m

( 3

Giovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente

affermato, l’applicazione dell’art. 73 del

predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, in
quanto stabilita con disposizione successiva a quella
censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi affermato
che “rientra nei compiti del giudice comune individuare
quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più
applicabili perchè divenute prive del loro oggetto (in
quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece,
devono continuare ad avere applicazione in quanto non
presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter,
oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo

art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere la ripartizione
del trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e
droghe pesanti, più favorevole al reo per quel che concerne
le droghe leggere.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Benintende, ritenuto responsabile della
detenzione al fine di spaccio di sola droga leggera
(hashish),i1 richiamato trattamento sanzionatorio della
legge “Iervolino-Vassalli”.

n

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in
quanto le argomentazioni di cui sopra, che incidono sulla
pena concordata, determinano la caducazione del patto e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone

Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2014

trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna.

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