Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31978 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31978 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

EE-t124
ARDINAN

sul ricorso proposto da:
RAVOTTO SERGIO N. IL 14/06/1977
avverso la sentenza n. 5480/2011 CORTE APPELLO di TORNO, del
23/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

15010/2013

Ravotto Sergio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha
confermato quella d primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale
era stato ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 81 cpv cod.pen. e 73, co. 1
e V, dpr 309/90 per plurime cessioni di eroina ed in alcuni casi di hashish, fatti
commessi nel 2009 e 2010 e riconosciuta la continuazione e la diminuente per il rito,
condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione ed euro 4200 di multa; la corte di
appello ha riconosciuto la continuazione anche con altro reato separatamente
giudicato e ha rideterminato la pena inflitta in 4 anni e 6 mesi di reclusione ed
euro 19000 di multa.
Si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo proposto è inammissibile.
Si tratta di doglianza assolutamente generica che attiene ad un aspetto del
trattamento sanzionatorio rispetto al quale la corte di appello ha correttamente
motivato rilevando che, a prescindere dalla previsione legislativa, non vi sarebbe
stato motivo, alla luce dei numerosi precedenti, di riconoscere la prevalenza.
Occorre tuttavia tenere conto delle modifiche normative di recente intervenute ed in
particolare del d.l. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21
febbraio 2014 n.10 il cui art. 2 ha introdotto nel testo del dPR 309/90 un nuovo
quinto comma che ha ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la
medesima costituisce titolo autonomo di reato ed è punita con pena da 1 a 5 anni,
inferiore nel massimo a quella da 1 a 6 anni prevista dall’art. 73, co. 5, nel testo sia
della legge Iervolino – Vassalli che della Bossi- Fini, e presa a riferimento dal giudice di
merito; risulta infatti che la pena base presa a riferimento è stata quella di sei anni,
che per effetto del novum normativo risulta però illegale.
Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame
alla Corte di appello di Torino , precisandosi che l’annullamento interviene solo con
riguardo al trattamento sanzionatorio e pertanto, ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen.,
il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla Corte di
appello di Torino. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara
l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma il 9.4.2014

Motivi della decisione

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