Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31977 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31977 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTAGALLI ANDERSON IVAN N. IL 09/04/1981
avverso la sentenza n. 3378/2009 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

14853/2013
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona ha condannato Cantagalli
Anderson Ivan alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 116codice della
strada.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto
proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568,
comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta
una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.
Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini
della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez. III 22.4.2004
n.26905 rv. 228729)
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 500,00.
Così deciso il 9.4.2014

Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato e la corte di appello ha
trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non consente l’appello
dell’imputato contro le sentenze di condanngla sola pena dell’ammenda.

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