Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31974 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31974 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALOGERO LUCA N. IL 12/08/1986
avverso la sentenza n. 905/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

PI

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Calogero Luca in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90 (detenzione illecita di sostanza
stupefacente del tipo cocaina), ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e

stato dimostrato che l’imputato detenesse la sostanza stupefacente
al fine di spaccio, con riferimento alla mancata applicazione
dell’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR.309/90 e alla
ritenuta recidiva.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Catania ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando che il cospicuo
quantitativo della sostanza e il connesso valore economico a
fronte delle mediocri condizioni socio-economiche del Calogero
(che si era dichiarato “disoccupato”) dimostravano che lau stessa,
era detenuta_ a fine di spaccio. I giudici di merito evidenziavano
poi che non poteva essere ritenuta l’ipotesi di cui al comma
quinto dell’art.73 d.PR.309/90 in considerazione del dato
ponderale non irrilevante e dell’insussistenza di uno stato di
tossicodipendenza, elementi indicativi di un traffico illecito non
modesto condotto dal medesimo. L’aumento di pena per la recidiva
trovava infine spiegazione nei plurimi precedenti specifici da cui
poteva desumersi la pericolosità sociale del Calogero.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

difetto di motivazione in punto di responsabilità, non essendo

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna LLe ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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est

del 7 – 13 giugno 2000 ).

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