Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31973 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31973 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARATELLI GIOVANNA N. IL 14/08/1971
avverso la sentenza n. 7287/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

ft

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Caratelli Giovanna in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 comma quinto d.PR. 309/90 (detenzione illecita di
sostanza stupefacente del tipo eroina), ha proposto ricorso per
cassazione

l’imputato

chiedendone

l’annullamento

per

punto di responsabilità, non essendo stato dimostrato che
l’imputata detenesse la sostanza stupefacente al fine di spaccio.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per vizi motivazionali,
manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di merito
a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e
mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando che le modalità
di confezionamento e di occultamento della sostanza (l’eroina era
divisa in singole dosi e riposta all’esterno dell’abitazione della
odierna ricorrente)dimostravano che la stessa era detenuta a fine
di spaccio.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

137

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il Pre

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