Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31971 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31971 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMA NICOLA N. IL 04/10/1962
avverso la sentenza n. 373/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Palma Nicola in ordine al delitto di cui agli
articoli 81,110 c.p. e 73 d.PR. 309/90 (cessione continuata in
concorso dal 28.01.1998 al 21.05.1999 di sostanza stupefacente del
tipo cocaina ed eroina), ha proposto ricorso per cassazione

difetto di motivazione in punto di responsabilità, non essendo
stato effettuato nessun narcotest o perizia che abbia consentito
di accertare l’effettiva cessione di sostanza stupefacente in
qualche modo a lui ricollegabile, nonché in relazione all’art.157
c.p. in quanto, non essendo stato accertato il tipo di sostanza,
si deve ritenere che si tratti di sostanza rientrante nelle
tabelle I e III con conseguente prescrizione del reato. La difesa ),
del ricorrente lamentava poi violazione di legge e difetto di
motivazione in quanto i decreti autorizzativi delle
intercettazioni non avrebbero recato alcuna motivazione che
giustificasse la loro esecuzione e infine in relazione all’art.81
c.p., non essendo stato specificato a che titolo e in quale misura
per ogni episodio sia stata aumentata la pena.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Lecce ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando le numerose
conversazioni telefoniche intercettate in cui il Palma faceva
riferimento a sostanza che spesso veniva esplicitamente chiamata
con il nome di cocaina ed eroina. Pertanto, trattandosi di fatti

l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e

commessi dal 28.10.1998 al 21.05.1999, non può dirsi che sia
intervenuta la prescrizione del reato.
Per quanto attiene all’asserito difetto di motivazione dei decreti
autorizzativi delle intercettazioni, trattasi di doglianza
assolutamente generica.
Quanto poi al trattamento sanzionatorio e, in particolare,
all’aumento a titolo di continuazione, la motivazione della

anni sette di reclusione, è assolutamente adeguata e congrua.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
delle ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Lily

ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
est.n

sentenza impugnata che ha rideterminato la pena riducendola ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA