Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3197 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3197 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAMPOBASSO
nei confronti di:
CANNALIRE IVANO N. IL 06/05/1983
GRECO MARCO N. IL 17/08/1984
avverso la sentenza n. 373/2008 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 19/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2013

-1- Il P.G. presso la corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione avverso la sentenza della
predetta corte datata 19.2/17.4.2013,di conferma della sentenza di primo grado- sentenza del gup
del tribunale di Larino – che assolveva Cannalire Ivano e Greco Marco dal delitto di concorso in
rapina pluriaggravata per non aver commesso il fatto, e deduce, richiamando l’art. 606 lett. b) c) ed
e) c.p.p,mancanza ed illogicità della motivazione con vizi risultanti dal testo del provvedimento
impugnato e da atti specificatamente indicati.
-2- I giudici di merito non ritenevano congrui e soddisfacenti gli elementi indizianti in merito alla
individuazione dei rapinatori della filiale di Termoli della banca popolare di Ancona: in particolare
depotenziavano il valore indiziante della informativa di p.g. sulla presenza della macchina dit
eco
Marco nei pressi del luogo e dell’ ora della rapina per non essere stata identificata la persona c e ne
aveva segnalato il numero di targa; ancora ritenevano che non fosse probante il fatto che la
macchina del Greco fosse stata segnalata, in un contesto successivo alla rapina ja circa un centinaio
di chilometri da Termoli, non fermarsi all’alt della polizia e quindi continuare la corsa fino all’
interno della città di Brindisi con modalità pericolose e spericolate; contrastata, poi, si rilevava la
circostanza dell’asserito riconoscimento del Cannarile qualche giorno prima nei pressi della banca
rapinata da parte di un ispettore di polizia per trovarsi l’ imputato nei giorni indicati ben lontane da
Termoli; equivoco di significato doveva ritenersi l’agganciamento del telefono cellulare intestato a
Greco Marco da parte di celle operanti nella zona della rapina; affatto decisive, poi, erano le
contraddizioni dei genitori del Cannafite in ordine alla presenza, dichiarata dalla di lui madre, dLt
prevenuto in casa la mattina della rapina ,ovvero in altro luogo,come riferito dal padre.
-3- Il P.G. ricorrente denuncia una valutazione parcellizzata della costellazione degli indizi,
analizzati uno per uno ma senza collegarli l’ un l’altro con la conseguenza esiziale di privare il
ragionamento di un senso logico pur immanente ove le circostanze fossero state contestualizzate ed
armonicamente collegate. La mancata individuazione della persona che ebbe ad informare la
polizia della presenza della Y 10 tg. BZ Lancia543 CW perderebbe ogni rilievo negativo ai fini
accusatori ove si fosse rappresentato che t proprio in forza di questa segnalazione, erano state
diramate le ricerche in forza delle quali l’autovettura, con più persone a bordo, era stata segnalata,
in un orario compatibile con la ricostruzione operata dal P.M., ad una certa distanza dove forzava
un posto di blocco, veniva di nuovo avvistata nella periferia della città di Brindisi dove di nuovo si
sottraeva al controllo con manovre spericolate e pericolose. I due imputati risiedevano a Brindisi, le
celle agganciavano il telefono del Greco lungo un tragitto che dalle prime ore del giorno della
rapina si svolgeva da Brindisi lungo la dorsale adriatica verso il Molise, con una pausa in
corrispondenza dell’ ora della rapina, per poi riprendere la rilevazione alle ore 12,39 attraverso la
cella operante nella zona di Bari. Il P.G. ricorrente sottolineava ancora l’ omessa considerazione in
sentenza di dati rilevanti: la mancanza di alibi, ovvero la contraddittorietà sul punto delle
dichiarazioni acquisite, il fatto che durante la rapina si era colto l’accento brindisino dei rapinatori,
il fatto che uno di questi era stato chiamato con il nome di Marco, il sequestro di un giubbino tipo
bomber indossato da uno dei rapinatori ed il sequestro di un capoyfdi abbigliamento del tutto simile
in casa del Cannalitp, le individuazioni fotografiche dei rapinatori con valore di alta probabilità.
-4- Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, per l’annullamento con rinvio
della sentenza;
Udito i difensori degli imputati, avv. Gennaccari Gabriele e Ottaviani Corrado, che chiedono l’
accoglimento dei rispettivi ricorsi.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma l’ 6.12.2013

Nel giudizio abbreviato, che è quello de quo, gli imputati accettano che possano essere valutate le
circostanze comunque acquisite al di là del metodo del contraddittorio tra parti. Ne consegue che
può il giudice valutare liberamente le notizie attinte dalla polizia nel corso delle prime indagini
attraverso il sommario interrogatorio dei testi presenti al fatto, anche se per l’urgenza, non si sia
provveduto alla verbalizzazione delle deposizioni e all’annotazione dei nomi dei testimoni. Invero,
trattasi di notizie attinenti al reato, le quali, essendo state raccolte da soggetti qualificati nell’ambito
d’una specifica funzione loro demandata dalla legge, non possono essere assimilate nè alle voci
correnti nel pubblico nè alle informazioni di confidenti anonimi.( Sez,. 1, 7.12.1976/21.9.1977,
Matino, Rv.136676; Sez. 1, 11.5/8.9.2010, Guerisi, Rv. 248235; Sez.2, 18.10.2012/ 4.1.2013,
Andreicik, Rv. 254678). Peraltro il dato si palesa significativo e concludente proprio per il fatto
che in forza di una tale annotazione , anche se “a-cefala”, la macchina come indicata è stata
agganciata dalle forze dell’ ordine postesi alla sua ricerca, inseguita dopo la forzatura del blocco
fino alla città di Brindisi. Il ricorrente ha poi segnalato una serie di circostanze del tutto omesse nel
contesto delle considerazioni giudiziali della sentenza impugnata: la mancanza o contraddittorietà
degli alibi, il riconoscimento con alta probabilità degli imputati da parte delle persone presenti nel
luogo della rapina, il tracciato significativo del tragitto della macchina sospetta fin dalle prime ore
del giorno della rapina. Ebbene tutti questi dati,omessi,avrebbero dovuto essere considerati collegati
con gli altri onde pervenire ad un discorso giustificativo congruo e coerente per la sua completezza
derivante dalla esaustiva considerazione della complessiva situazione di fatto.
Il giudice del rinvio, in seguito all’annullamento della sentenza impugnata, dovrà conseguentemente
identificare l’atto processuale richiamato dal ricorrente, individuare l’elemento fattuale o il dato
probatorio che da tale atto emerge e che giudichi compatibile o meno, indicandone il criterio di
ragione in un contesto argomentativo che dia conto dell’assemblaggio dei dati tutti acquisiti al
processo.

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