Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31968 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31968 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL AEDUO N. IL 01/02/1990
avverso la sentenza n. 3112/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Fall Aeduo in ordine al delitto di cui all’articolo
73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato •
chiedendone l’annullamento per mancanza di motivazione in ordine
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la mancata concessione
delle attenuanti generiche. E appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione
e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto
1998, Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogici- (Cass., sez.3, 16 giugno 2004
n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Torino
espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto
di non concedere le circostanze attenuanti generiche e di irrogare
la pena indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

cui all’art.62 bis c.p..

3

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del b ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186

P Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il

sifilie

est

del 7 – 13 giugno 2000 ).

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