Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31965 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 31965 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

itigrat-4t2
sul ricorso proposto da:
CANNELLA GIOVANNI N. IL 11/04/1972
avverso la sentenza n. 8829/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

?7

Fatto e diritto

Cannella Giovanni, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’art.73 d.PR. 309/90, ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo violazione di legge e difetto di

Il ricorso sarebbe inammissibile,

ex articolo 606, comma 3,

c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati
oltre che generici. Come questa Corte ha ripetutamente
affermato (cfr.

ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995,

Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione
di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,
depositata il 25.02.2014, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49,
cioè del testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella
formulazione di cui alla predetta legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del
predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).

PI

motivazione in punto di responsabilità.

3
(

La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica

normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, in
quanto stabilita con disposizione successiva a quella
censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi affermato
che “rientra nei compiti del giudice comune individuare
quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più
applicabili perchè divenute prive del loro oggetto (in
quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece,
devono continuare ad avere applicazione in quanto non
presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter,
oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero
art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere la ripartizione
del trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e
droghe pesanti, più favorevole al reo per quel che concerne
le droghe leggere.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per Cannella, ritenuto responsabile della
coltivazione, produzione e detenzione al fine di spaccio di
sola droga leggera (marijuana),i1 richiamato trattamento
sanzionatorio della legge “Iervolino-Vassalli”.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in
quanto le argomentazioni di cui sopra, che incidono sulla
pena concordata, determinano la caducazione del patto e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Palermo.

P

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA