Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31964 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31964 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
BALBINO ROCCO N. IL 14/06/1974
avverso la sentenza n. 835/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

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Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Balbino Rocco in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge in punto di responsabilità, non

relazione alla mancata applicazione dell’art.73, comma
quinto d.PR.309/90 e in relazione al trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso sarebbe inammissibile, ex articolo 606, comma
3 0 , cod.proc.pen., perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Per quanto attiene al primo motivo, si rileva che la Corte
territoriale ha indicato le ragioni per cui risultava
provato il fine di spaccio, facendo riferimento al
quantitativo della sostanza stupefacente, al suo
frazionamento, alla sua diversa dislocazione e alla
diversa tipologia.
Per quanto riguarda invece la mancata applicazione
dell’art.73 comma quinto d.PR.309/90, si osserva che la
Corte di appello di Catanzaro ha adeguatamente ed
esaustivamente motivato sul punto in considerazione del
dato quantitativo significativo, che indicava consolidati
contatti dell’imputato, portatore di numerosi precedenti

essendo stata dimostrata la finalità di spaccio, in

specifici, con il circuito del traffico di sostanze
stupefacenti.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,
depositata il 25.02.2014, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49,
cioè del testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella
formulazione di cui alla predetta legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale

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espressamente

affermato, l’applicazione dell’art. 73 del

predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo

questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013, in
quanto stabilita con disposizione successiva a quella
censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi affermato
che “rientra nei compiti del giudice comune individuare
quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più
applicabili perchè divenute prive del loro oggetto (in
quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece,
devono continuare ad avere applicazione in quanto non
presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter,
oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero
art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere la ripartizione
del trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e
droghe pesanti, più favorevole al reo per quel che concerne
le droghe leggere.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Balbino, ritenuto responsabile della
illecita detenzione di sole droghe leggere,i1 richiamato
trattamento sanzionatorio della legge “Iervolino-Vassalli”.
Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla

stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle

Corte d’appello di Catanzaro, precisandosi, ai sensi
dell’art. 624 c.p.p., che la statuizione concernente la
penale responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento

costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla Corte
d’appello di Catanzaro. Rigetta nel resto. V° l’art.624
c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità per il reato Es_i_reat.
ascritto.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
Il

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re e

,

sanzionatorio per effetto della sentenza della Corte

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