Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31963 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31963 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZITOUNI MAHJOUB N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 2150/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

7951/2013
Motivi della decisione

L’imputato ricorre
per cassazione contro l’anzidetta sentenza, lamentando la
eccessività della pena inflitta a fronte dei quantitativi minimi delle cessioni di
stupefacente.

Il ricorso è inammissibile. Le generiche censure del ricorrente circa la misura della
pena inflitta non possono costituire oggetto di censura proponibile davati a questa
Corte essendo la relativa determinazione rimessa al giudice di merito tenuto solo a
rendere conto dell’uso del suo potere come nella specie correttamente è stato fatto
avendo la Corte di appello già osservato come proprio perché si trattava di fatti di
modesta entità la pena era stata assai contenuta con esclusione della contestata
recidiva.
Osserva inoltre il Collegio, con riferimento alla recente modifica intervenuta con il
di. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10
il cui art. 2 ha introdotto nel testo del dPR 309/90 un nuovo quinto comma che ha
ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce
titolo autonomo di reato e non circostanza aggravante come in precedenza ritenuto,
che la stessa non comporta conseguenze sulla situazione di cui al presente
procedimento; infatti pur essendosi stabilita per tale fattispecie la pena da 1 a 5
anni, inferiore nel massimo a quella da 1 a 6 anni prevista dall’art. 73, co. 5, nel
testo sia della legge Iervolino – Vassalli che della Bossi- Fini, nella specie la pena base
è stata determinata nella misura di 1 anno e 6 mesi di reclusione cioè in misura
prossima al minimo edittale e assai distante dal massimo, onde può ritenersi che
non rilevi il nuovo, inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto in base ai più
favorevoli termini di prescrizione collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00.
Così deciso in Roma il 9.4.2014

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la
sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Firenze con cui
Zitouni Mahjoub è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, co.1 e 5,
dPR 309/90 per la cessione continuata di cocaina e condannato alla pena di 1 anno e
4 mesi di reclusione oltre la multa, fatti commessi fino al il 23.3.2012.

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