Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31962 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31962 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHINI ALESSIO N. IL 30/09/1978
avverso la sentenza n. 4624/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Ghini Alessio
– giudicato responsabile del delitto di cui all’articolo 589 coma
2 c.p. perché, alla guida di un’autovettura, per colpa generica e
specifica e in violazione degli articoli 142 e 148 del codice
della strada, circolando ad una velocità superiore a quella

sorpasso senza verificare che il conducente del veicolo che lo
precedeva avesse o meno segnalato di volere effettuare analoga
manovra, cagionava la morte di Del Pasqua Fabio, scontrandosi con
l’autovettura di quest’ultimo che, in conseguenza del violento
impatto riportava lesioni personali gravissime che ne
determinavano il decesso – ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
punto di responsabilità in relazione all’art.148 del Codice della
Strada, in quanto, non essendoci stato il limite di velocità di 55
chilometri orari indicato dal giudice di primo grado ed essendo
stata presente sul nastro di asfalto una linea di mezzeria
discontinua, non troverebbe applicazione la norma di cui sopra che
disciplina appunto il divieto di sorpasso tra veicoli. La difesa
del ricorrente lamentava inoltre contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla velocità tenuta
dall’imputato Ghini che sarebbe stata non conforme e con
riferimento alla percentuale di responsabilità acclarata dalla
Corte di appello in capo ad entrambi i conducenti.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto la Corte di appello di Firenze ha
adeguatamente ed esaustivamente motivato sulle ragioni che
l’hanno spinta a ritenere l’imputato responsabile del delitto
ascrittogli. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che era
indiscutibile sia la violazione dell’art.148 comma 12 del Codice
della Strada, essendo stato il sorpasso effettuato in prossimità
di un incrocio ben visibile ed adeguatamente segnalato, sia la

ei

consentita in quel tratto di strada ed effettuando una manovra di

violazione dell’art.141 comma 2 del Codice della Strada, non
avendo l’imputato regolato la velocità in modo tale da compiere in
condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione.
Parimenti la sentenza impugnata è congruamente e adeguatamente
motivata anche con riferimento alla percentuale di responsabilità
dei due conducenti nel determinismo causale dell’incidente.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del

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