Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31960 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31960 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 09/04/2014

5ern-6- KY-123

ORDE!~

sul ricorso proposto da:
LOPEZ GIOVANNI N. IL 21/10/1981
avverso la sentenza n. 155/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

r

a

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Lopez Giovanni in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90 (detenzione al fine di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo cocaina), ha proposto ricorso per
cassazione

l’imputato

chiedendone

l’annullamento

per

punto di responsabilità, in quanto sarebbe illogica la motivazione
secondo cui la sostanza rinvenuta sarebbe stata destinata alla
cessione e non all’uso personale, come dal ricorrente sostenuto.
Il ricorso sarebbe inammissibile,

ex

cod.proc.pen.,

per

perché

proposto

articolo 606, comma 30 ,
motivi

manifestamente

infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bari ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato,

indicando dettagliatamente le ragioni per cui doveva

ritenersi che la cocaina rinvenuta fosse destinata allo spaccio e
non già all’uso personale dell’odierno ricorrente (cfr pag.2 e 3
della sentenza).
Tanto premesso si osserva che il Lopez è stato ritenuto
responsabile in ordine al reato di cui all’art.73 comma quinto
d.PR.309/90 -accertato il 10.4.2003.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la recente
disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013 (conv. In L. n. 10
del 21.02.2014),nel qualificare il V comma dell’art. 73 d.P.R.
309/90 quale figura autonoma di reato, ha rideterminato la pena
edittale da uno a cinque annidi reclusione ed
26.000,00 di multa.

e

3.000,00 a

contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in

Il reato di cui sopra, pertanto, alla data odierna è prescritto,
essendo decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni
sette e mesi sei.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
Così deciso in Roma il 9 aprile 2014
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estinto per prescrizione.

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