Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3196 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3196 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGI SEBASTIANO N. IL 18/10/1995
avverso la sentenza n. 105/2014 GIP TRIBUNALE di LOCRI, del
18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 18 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il G.I.P. del Tribunale di Locri applicava a Sebastiano Giorgi la pena concordata
tra le parti di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in

ricettazione di armi comuni da sparo, armi clandestine, nonché di detenzione di
varie munizioni.
2.Avverso tale sentenza ricorre l’imputato personalmente, il quale lamenta la
violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per mancata verifica
circa la sussistenza delle ipotesi delittuose contestate, avendo il G.I.P. soltanto
affermato in modo apodittico l’insussistenza di cause di proscioglimento, mentre la
motivazione deve dare conto, anche se in modo sintetico, del ragionamento logicogiuridico seguito e delle risultanze corrispondenti al quadro prospettato dalle parti
alle emergenze in atti e della congruità della pena.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod. proc. pen..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n.
30.11.1995, Canna, rv. 203284; sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, P.G. in proc.
Cacciatori, rv. 227718; sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, P.M. in proc. Scafidi, rv.
232844; sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, P.G. in proc. Valetta, rv. 228405; sez. 3,
n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, rv. 254980)
1.2 Nel caso in esame, il G.I.P. con motivazione succinta, ma certamente
1

relazione ai reati, unificati per continuazione, di detenzione e porto illegali e

congrua ed efficace, ha ritenuto insussistente qualsiasi ragione per disporre il
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Ha quindi
chiaramente esposto i criteri di determinazione della pena ed i motivi della ritenuta
sua congruità anche in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla
ritenuta continuazione.
Deve dunque concludersi per l’assoluta infondatezza e palese pretestuosità
delle doglianze, espresse col ricorso, dal momento che la sentenza impugnata ha

concludendo per la corretta identificazione del ricorrente e l’altrettanto giustificata
attribuzione alla sua persona delle condotte criminose contestategli, il tutto secondo
lo schema argornentativo proprio della pronuncia di condanna emessa nel giudizio
ordinario, più che della sentenza di patteggiamento, come delineato dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 5777 del 27/3/1992, Di
Benedetto, rv. 191135). Il che consente di escludere la ravvisabilità della
denunciata carenza di motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di
una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

esaminato in modo critico e ragionato il compendio probatorio acquisito,

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