Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3196 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3196 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERASOLI CHRISTIAN N. IL 27/07/1987
avverso la sentenza n. 1880/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2013

-1- Cerasoli Christian ricorre avverso la sentenza della corte di appello di L’Aquila datata
11.5/7.6.2012 nella parte in cui confermava la condanna inflitta in primo grado — sentenza del
tribunale della stessa città in data 17.4.2007 – alla pena di euro 300,00 di multa per il delitto di
danneggiamento, reiterando, con la proposizione di due motivi di ricorso, doglianze già in
precedenza mosse alla sentenza di primo grado: vizio di motivazione sull’ elemento psicologico del
delitto di danneggiamento, da una parte, omessa motivazione sulla richiesta della non applicazione
uratAel beneficio di legge della sospensione condizionale della pena a fronte della condanna alla sola
pena pecuniarig/rnammissibile il primo perchè generico e meramente ripetitivo della censura mossa
con il motivo dell ‘appello, infondato il secondo. E’ pacifico che l’ imputato abbia guidato la sua
macchina sul prato antistante la chiesa di Collemaggio in L’Aquila danneggiandolo per i profondi
solchi provocatct. II fatto di essere nell’ occasione in stato di ebbrezza alcoolica non vale certo per
volontà di legge alla esclusione del dolo.
Quanto al secondo motivDdi ricorso, deve puntualizzarsi che per la concessione della sospensione
condizionale della pena non sono ipotizzabili ne’ la necessità di una istanza dell’imputato ne’ il
potere della parte di rinunciarvi , con la sola precisazione che la concessione medesima non può
risolversi in un pregiudizio per l’imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in
quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni
garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità, in sostanza
rivendicata dal ricorrente, di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non
può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come
pregiudizievole.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso 1
imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M .
ilm;o4.4 ;14,-.~444/
la Cor t e
11 ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, per l’ inammissibilità dei
ricorsi;

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