Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31959 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31959 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMRAWI ANOUER ALIAS… N. IL 11/04/1986
avverso la sentenza n. 3019/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
01/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

5742/2013
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Come
questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato
da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di
proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
Osserva inoltre il Collegio, con riferimento alla recente modifica intervenuta con il
d.l. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10
il cui art. 2 ha introdotto nel testo del dPR 309/90 un nuovo quinto comma che ha
ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce
titolo autonomo di reato e non circostanza aggravante come in precedenza ritenuto,
che la stessa non comporta conseguenze sulla situazione di cui al presente
procedimento; infatti pur essendosi stabilita per tale fattispecie la pena da 1 a 5
anni, inferiore nel massimo a quella da 1 a 6 anni prevista dall’art. 73, co. 5, nel
testo sia della legge Iervolino – Vassalli che della Bossi- Fini, nella specie la pena base
è
stata determinata nella misura di 1 anno ~vasi di reclusione cioè in misura
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al minimo edittale e assai distante dal massimo, onde può ritenersi che
non rilevi il nuovo, inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto in base ai più
favorevoli termini di prescrizione collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.

L’imputato
Hamwrawi Anouer ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo la mancanza di
motivazione in ordine all’ applicazione dell’articolo 129 c.p.p. .

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 9.4.2014

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