Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31958 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31958 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ER RACHIDI RACHID N. IL 01/12/1979
avverso la sentenza n. 196/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

5698/2013
Motivi della decisione

per cassazione contro l’anzidetta sentenza, lamentandone la
L’imputato ricorre
mancanza di motivazione rispetto all’asserita novità degli elementi introdotti in
appello.

Il ricorso è inammissibile. Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett.
c) e 581, co.1, lett. c), l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità
di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del
provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano
formulate con riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con
formulazioni che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La
sanzione di inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel
formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e
sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare, del tutto astrattamente e con
affermazioni teoriche, il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata ma non
ha effettuato alcuno specifico riferimento alle ragioni che renderebbero concreta la
prospettiva di applicazione della circostanza del fatto di lieve entità che era stata
invocata e che la Corte di appello ha escluso con riferimento sia al quantitativo di
sostanza detenuta sia al fatto che tratta vasi di sostanze di tipo diverso.
Non rileva che sia di recente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014, depositata il 25 febbraio 2014, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio 2006 n.49, e cioè del testo
dell’art. 73 dPR 309/90 nella formulazione di cui alla detta legge 49/2006, c.d. FiniGiovanardi, determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente
affermato, l’ applicazione dell’art. 73 del predetto dPR 309/90 e relative tabelle nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali e cioè nel testo di cui alla legge del 1990, c.d. Iervolino-Vassalli
Infatti la pena edittale che ha trovato applicazione nella presente situazione è da 6 a
20 anni e cioè una pena inferiore a quella, da 8 a 20 anni, di cui all’art. 73 della legge
del 1990, oggi tornato in vigore e a norma dell’art. 2 del cod.pen. non è possibile una
applicazione della nuova normativa in malam partem.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
1

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la
sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Genova con cui Er
Rachidi Rachid è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, co.1, dPR
309/90 per la detenzione di eroina, cocaina ed hashish e condannato a 4 anni di
reclusione oltre la multa.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00.

Così deciso in Roma il 9.4.2014

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