Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31956 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31956 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTIELLO MARIANNA N. IL 08/07/1984
avverso la sentenza n. 8984/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 09/04/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Contiello Marianna avverso la sentenza
emessa in data 17.2.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella in
data 13.4.2007 del G.M. del Tribunale di Napoli che aveva condannato la predetta
alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa per il delitto di cui
all’art. 73 dPR 309/1990 (detenzione illegale di kg. 2.144 di cocaina).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta
personale responsabilità e alla valutazione del materiale probatorio.

infondate.
Invero, è palese l’aspecificità dei motivi di ricorso che hanno riproposto in questa
sede pedissequamente doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, sia richiamando, come consentito, la sentenza di primo
grado, sia evidenziando il riconoscimento effettuato senza ombra di dubbio da parte
del teste di P.G. Buia Iva, dell’imputata, come colei che gettò dalla finestra
dell’abitazione del 6° piano la busta contenente la cocaina.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 9.4.2014

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA