Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31955 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31955 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTO DI GREGORIO CRISTIAN N. IL 10/09/1979
avverso la sentenza n. 11433/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

4674/2013
Motivi della decisione

I motivi proposti sono inammissibili.
Si tratta di doglianze di merito con la quali il ricorrente sollecita questa corte ad una
più favorevole valutazione dei fatti di causa, senza considerazione degli argomenti a
sostegno della ritenuta responsabilità espressi dai giudici di merito. Anche in ordine
al profilo sanzionatorio la corte di appello ha ritenuto adeguato il trattamento
determinato dal giudice di primo grado, assai vicino al minimo edittale e non
concedibili le attenuanti generiche per il negativo giudizio sulla sua personalità
desumibile dalle risultanze in atti.
Rileva inoltre il Collegio, con riferimento alla recente modifica intervenuta con il d.l.
23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I. 21 febbraio 2014 n.10 il
cui art. 2 ha introdotto nel testo del dPR 309/90 un nuovo quinto comma che ha
ridefinito i contorni della fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce
titolo autonomo di reato e non circostanza aggravante come in precedenza ritenuto,
che la stessa non comporta conseguenze sulla situazione di cui al presente
procedimento; infatti pur essendosi stabilita per tale fattispecie la pena da 1 a 5
anni, inferiore nel massimo a quella da 1 a 6 anni prevista dall’art. 73, co. 5, nel
testo sia della legge Iervolino – Vassalli che della Bossi- Fini, nella specie la pena
base è stata determinata nella misura di 1 anno e 3 mesi e cioè in misura prossima
al minimo edittale e assai distante dal massimo, onde può ritenersi che non rilevi il
nuovo, inferiore, limite massimo; né il reato risulta prescritto in base ai più favorevoli
termini di prescrizione collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 1000,00 (mille),
equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti, in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9.4.2014

Scotto di Gregorio Cristian ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella di primo grado, emessa
all’esito di giudizio abbreviato, con cui il predetto è stato ritenuto responsabile per la
detenzione a scopo di spaccio di 0,9 gr. di eroina, fatto commesso iI25.5.2011, e,
ricondotto il fatto all’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73, è stato
condannato a 10 mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa.
Con il ricorso sostiene che si trattava di stupefacente detenuto per uso in comune con
un’altra persona e si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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