Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31954 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31954 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IOANNONE FABIO N. IL 12/07/1971
avverso la sentenza n. 552/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 09/04/2014

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Ioannone
Fabio – giudicato responsabile del delitto di cui all’articolo 589
commi l e 2 c.p.

perché, alla guida di un autoarticolato, per

colpa generica e specifica e

in violazione degli articoli 143

commi l e 13 e 142 co.8 del

codice della strada, cagionava la

morte di Biundo Cosimo,
l’autovettura di quest’ultimo

che, in conseguenza del violento

impatto riportava lesioni

personali gravissime che ne

determinavano il decesso

ha proposto, a mezzo del suo

difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per
difetto e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla
ricostruzione della dinamica del sinistro che sarebbe stata
fattain maniera totalmente avulsa rispetto alle risultanze
probatorie poste a base della decisione e con riferimento alla
sussistenza dell’elemento causale.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

comma 3 ° ,

articolo 606,
per

motivi

manifestamente

infondati, in quanto la Corte di appello di Palermo ha
adeguatamente ed esaustivamente
l’hanno spinta a

ritenere

motivato sulle ragioni che

l’imputato

responsabile

del delitto

ascrittogli. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che era
indiscutibile (come risultato dalle dichiarazioni della teste
Carbone Lelia e dalla consulenza tecnica svolta dall’ing. La
Novara) che il sinistro era avvenuto perché l’autoarticolato

scontrandosi frontalmente con

, condotto dallo Iannone aveva effettuato un sorpasso procedendo ad
una velocità superiore al limite imposto in quella strada ed aveva
\6-ri

contatto con l’autovettura guidata dal Biundo, mentre costui

stava a sua volta effettuando un sorpasso.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di

t1

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di

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