Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31952 del 09/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31952 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICONE CARMELO N. IL 23/06/1984
avverso la sentenza n. 740/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 09/04/2014

4371/2013
Motivi della decisione

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro
l’anzidetta sentenza, lamentando la violazione di legge e il difetto di motivazione per
la mancata applicazione dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73.
Il ricorso è inammissibile. Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett.
c) e 581, co.1, lett. c), l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta. La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità
di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del
provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano
formulate con riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con
formulazioni che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La
sanzione di inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel
formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e
sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già
argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare, del tutto astrattamente e con
affermazioni teoriche, il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata ma non
ha effettuato alcuno specifico riferimento alle ragioni che renderebbero concreta la
prospettiva di applicazione della circostanza invocata che la Corte di appello ha
escluso con riferimento sia al quantitativo di sostanza detenuta sia alle modalità della
detenzione tenuto conto che una parte della cocaina era già tagliata e confezionata in
ovuli termosaldati pronti per la vendita.
Non rileva che sia di recente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014, depositata il 25 febbraio 2014, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio 2006 n.49, e cioè del testo
dell’art. 73 dPR 309/90 nella formulazione di cui alla detta legge 49/2006, c.d. FiniGiovanardi, determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente
affermato, l’ applicazione dell’art. 73 del predetto dPR 309/90 e relative tabelle nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali e cioè nel testo di cui alla legge del 1990, c.d. Iervolino-Vassalli
Infatti la pena edittale che ha trovato applicazione nella presente situazione è da 6 a
20 anni e cioè una pena inferiore a quella, da 8 a 20 anni, di cui all’art. 73 della legge
del 1990, oggi tornato in vigore e a norma dell’art. 2 del cod.pen. non è possibile una
applicazione della nuova normativa in malam partem.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
1

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la
sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Asti con cui Picone
Carmelo è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, co.1, dPR 309/90 per
la detenzione di un involucro di cocaina contenente 47,5 gr e di altri quattro involucri
contenenti cocaina per un peso complessivo di gr.2,5.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00.

Così deciso in Roma il 9.4.2014

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