Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3195 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3195 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIAMBERLANO BENEDETTO N. IL 29/04/1968
avverso l’ordinanza n. 217/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 21 gennaio 2015 la Corte di Appello di Perugia,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta da Benedetto
Ciannberlano, per la rideterminazione della pena, già inflittagli con la sentenza del
Tribunale di Frosinone in data 4 ottobre 2002, irrevocabile il 6 dicembre 2005, in
conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale nr. 32/14 del 25/2/2014, che ha

convertito nella legge nr. 49/2006.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e vizio di
motivazione. Secondo il ricorrente a seguito della sentenza nr. 32/2014 della Corte
Costituzionale, il legislatore ha modificato il testo dell’art. 73, comma 5, d.p.r. nr.
309/90, configurando l’ipotesi del fatto lieve come fattispecie autonoma di reato, e la
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilendo la modificabilità del giudicato,
ha ammesso la possibilità per il giudice dell’esecuzione di rideterminare le pene già
irrogate per uniformarle alla modifica normativa. Pertanto, limitare tale possibilità ai casi
di condanna per i fatti relativi a droghe leggere significa introdurre una ingiustificata
disparità di trattamento a fronte di un fenomeno di successione di leggi nel tempo delle
quali l’ultima più favorevole al reo.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e
comunque aspecifici.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza del ricorrente
perché proposta in riferimento a pena inflitta per fatti di reato commessi nell’anno 2001,
quindi in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge nr. 49/2006, dichiarata
incostituzionale con la sentenza della Consulta nr. 32/2014. Pertanto, ha dedotto che il
trattamento sanzionatorio comminato al Ciamberlano è conforme ai parametri edittali
previsti dal quinto comma dell’art. 73 citato allora vigente, più lievi rispetto a quelli
successivamente introdotti dalla legge n. 49/2006 e mai interessato dalla pronuncia di
incostituzionalità, che ha riguardato soltanto le norme della predetta legge, disciplinanti
la pena per le condotte avente ad oggetto le c.d. “droghe leggere”, commesse durante il
periodo della sua vigenza.
1.1 Le argomentazioni sviluppate col ricorso non si confrontano con tale “ratio
decidendi”, prospettando questioni del tutto da essa avulse, che non tengono conto che
nella fattispecie il giudicato impedisce una rivisitazione del trattamento punitivo e che, a
norma dell’art. 2 cod. pen., comma 4, la successione di leggi nel tempo e l’introduzio e
1

dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter D.L. nr. 272/2005

successiva di disciplina più favorevole non esplica alcun effetto quando sia intervenuta
sentenza irrevocabile, come nel caso in esame.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione
dei profili di colpa, insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una
somma alla Cassa delle Ammende, da determinarsi in euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

P. Q. M.

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