Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31949 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31949 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIRENZE MAURIZIO N. IL 18/12/1970
avverso la sentenza n. 1684/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di FIRENZE Maurizio
per il reato di cui all’art. 186, co. 7°, C.d.S. per aver rifiutato di sottoporsi alla prova
alcolemica in qualità di conducente del veicolo Aixam mod. 400 tg. X35B9K (acc. in
Sestri Levante il 30\3\2009).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata assoluzione, non avendo valutato il giudice di
merito che il rifiuto poteva esser stato indotto dallo stato iq confusionale successivo
all’incidente
3. Il ricorso è inammissibile.
3. Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ()culi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.

r.2. Pt O Pp: 9 TATA

Così deciso in Roma il 5 marzo 2S1.S1 CANCELLERIA

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA