Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31943 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31943 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ICARDI CARLO N. IL 04/07/1959
MASSA ARMANDA N. IL 29/05/1955
MANCUSO FILOMENA N. IL 02/03/1968
avverso la sentenza n. 1734/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
07/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per
motivi manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché
prospettano motivi generici.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel
procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della
pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte
aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la
comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione
della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, ciascuno, della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di C 1.500.= alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere esten

1. Gli imputati ICARDI Carlo, MASSA Armanda e MANCUSO Filomena ricorrono
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata (per il reato di cui agli artt. 624-625 c.p.: acc. in Seravezza il 9\8\2012),
dolendosi del trattamento sanzionatorio e in particolare della violazione dell’articolo
133 c.p. e del mancato controllo della congruità della pena concordata.

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