Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31942 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31942 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
Data Udienza: 18/06/2015

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SENTENZA

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Sul ricorso proposto da Valente Valentina n. a Roma il 13/11/1979;

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 21/10/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Pinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

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RITENUTO IN FATTO

1. Valente Valentina ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del
Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del
20/05/2014 di restituzione in termini per proporre opposizione avverso decreto
penale.
Con un unico sostanziale motivo, articolato in termini di violazione di legge e
vizio di motivazione, lamenta che il G.i.p., asserendo che l’istanza non era
corredata da certificazione della data di rilascio della copia degli atti e che quindi
la tempestività dell’istanza era dubbia, ha imputato all’interessato l’onere della
prova della tempestività in ogni caso emergente dal fatto che, nella disponibilità

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dell’Ufficio, in quanto atto interno, vi era il dato che il 09/05/2015 era stato
effettuato il ritiro di copia degli atti, come da certificazione che l’interessata
allega al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo cui, in tema di
restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale (e,
analogamente, per l’opposizione a decreto penale),

è onere dell’imputato

allegare od indicare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione,
mentre sul giudice grava l’onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia
di individuare in atti l’eventuale momento dal quale computare il termine
decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del
provvedimento da impugnare (tra le altre, Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014,
Radulovic, Rv. 258440; Sez. 1, n. 35770 del 05/07/2013, Mocanu, Rv. 256309;
Sez. 4, n. 43478 del 30/09/2014, Tessitore, Rv. 260312).
Spetta quindi, in altri termini, al giudice, una volta allegato od indicato il
suddetto momento, compiere le “opportune verifiche” di cui all’art. 175, comma
2 c.p.p. , nel previgente testo applicabile nella specie, finalizzate appunto ad
accertare, sulla base di quanto allegato dall’instante, la intervenuta decadenza o
meno.
Nella

specie

il

provvedimento

impugnato

non

pare avere

fatto

corretta

applicazione del principio ricordato, posto che, a fronte dell’affermazione del
Difensore dell’instante di avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento in
data 09/05/2014, giorno in cui lo stesso aveva potuto visionare personalmente il
fascicolo scannerizzato all’Ufficio Centrale G.i.p. contestualmente richiedendo
copia degli atti (sì che la richiesta di restituzione sarebbe stata tempestiva), il
Giudice ha disatteso l’istanza sul presupposto che tale allegazione non risultava
corredata della certificazione della data di rilascio di dette copie. In tal modo,
però, il giudice ha finito per pretendere, da parte dell’interessata, l’adempimento
non già di un mero onere di allegazione, puntualmente soddisfatto laddove si è
fatto riferimento ad una specifica data coincidente con la visione del fascicolo,
ma di un vero e

proprio onere probatorio, non compatibile con l’assetto dato

alla disciplina della restituzione nel termine dalle modifiche normative ex d.l. n.

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circostanza indicata, attinente ad atto interno all’ufficio, poteva comunque essere
agevolmente verificata dal giudice.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Roma.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015

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