Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3194 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3194 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARCI ALESSIO N. IL 25/02/1980
avverso il provvedimento n. 2634/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con decreto reso il 3 novembre 2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l’istanza, proposta dal condannato
Alessio Farci, volta ad ottenere la liberazione condizionale, rilevando la carenza
delle condizioni di legge per l’accoglimento della domanda.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

d’inammissibilità dell’istanza per il mancato adempimento dell’obbligazioni civili, che
però nel suo caso non sono state quantificate in sede civile, mentre per quanto
riguarda il ravvedimento diverse sentenze della Cassazione hanno rilevato che la
responsabilità è parte integrante della sentenza, mentre il solo episodio relativo al
telefono, per il quale egli ha già scontato la sanzione di sei mesi di isolamento, non
può compromettere il giudizio positivo sull’intero periodo di carcerazione subito.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1. Il provvedimento impugnato ha rilevato la carenza dei presupposti previsti
dalla legge per l’ammissione alla liberazione condizionale, in quanto il condannato
non aveva adempiuto alle obbligazioni civili, né addotto l’impossibilità di
provvedervi e da quanto acclarato in occasione della decisione su istanza di
semilibertà, presentata dallo stesso, era emerso un giudizio negativo sia quanto al
manifestato ravvedimento, sia circa la disponibilità di validi riferimenti esterni.
1.1 Ad una motivazione succinta, ma chiara e comprensibile, che esterna in
modo congruo le ragioni della decisione, il ricorso oppone circostanze prive di
qualsiasi fondamento, perché non offre alcuna indicazione dimostrativa
dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, rispetto alle quali afferma la
mancata liquidazione della prestazione dovuta in sede civile senza spiegare le
circostanze di tale situazione, né contrasta la rilevata assenza dì ravvedimento. Anzi
assume che sarebbe implicito tale atteggiamento personale nel giudicato di
condanna, ma adduce elemento del tutto eterogeneo rispetto ai presupposti
richiesti per accedere al beneficio invocato, dal momento che l’accertamento di
responsabilità di per sé non riguarda anche la rielaborazione critica dell’esperienza
criminosa. Infine, anche le obiezioni sull’unicità del rilievo disciplinare sono
talmente generiche da non poter scalfire il rilievo sulle negative informazioni
acquisite in relazione alla richiesta di altra misura alternativa e da non sostanziare
in concreto la dedotta buona condotta nell’intero periodo di carcerazione sofferta.

1

l’interessato personalmente, il quale ha lamentato l’erronea declaratoria

Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei
profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di
una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in
euro 1.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

P. Q. M.

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