Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3194 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3194 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALDUINA MARCO N. IL 16/10/1980
nei confronti di:
D’AGOSTINO RUBENS N. IL 10/02/1975
inoltre:
D’AGOSTINO RUBENS N. IL 10/02/1975
avverso la sentenza n. 3798/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2013

-1- D’Agostino Rubens e Alduina Marco, nelle rispettive qualità di imputato l’uno, parte civile
l’altro, ricorrono avverso la sentenza, datata 14.2.2013 della corte di appello di Palermo che, in
parziale riforma della sentenza, in abbreviato, del gip del predetto tribunale in data 27.3 2012,
assolveva il prevenuto dal delitto di usura ex art. 644 c.p.- capo A)- per il quale aveva riportato
condanna in primo grado, mentre, previa qualificazione del delitto di estorsione consumata
contestato al capo B) come tentativo, riduceva la pena, con riferimento a tale delitto ed ai delitti di
usura continuata ex artt. 81 cpv e 644 c.p. di cui al capo c) e di abusivo esercizio di attività
finanziaria ex art. 132 D.Lgs n. 3835/1993 di cui al capo D), ad anni due,mesi sei di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa.
-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di secondo grado, in parziale difformità dita, quanto
ritenuto dal giudice di prime cure: quanto al prestito di euro 6.000 a Marco Alduina con interessi di
euro 500 per 27 giorni equivalenti ad un tasso usurario al 100%, i giudici di appello hanno
valorizzato le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla persona offesa, del tutto
collimanti con la dichiarazioni dell’ imputato, che avrebbe consegnato ala persona offesa, in due
tranche 7.500/00 euro senza pattuizione di alcun interesse
I giudici dell ‘appello procedono poi, con riferimento al capo b), collegato al capo a) di cui
costituisce una evoluzione nel tempo — estorsione consumata-, a depotenziarlo come tentativo di
estorsione: rimane ferma la convinzione argomentata dei giudici di merito della messa in atto di
minacce e violenze subite dalla persona offesa in base alle dichiarazioni di quest’ ultima, Alduina
Marco, riscontrate da conversazioni telefoniche,da appostamenti e dalle sommarie informazioni dei
vigili urbani che avrebbero assistito ad un incontro con toni molto alterati dei due, ribadiscono
ancora che l’imputato avrebbe ricevuto sì 1′ assegno di seimila euro, dopo due acconti di 250 euro
ciascuno, come residuo del credito preteso in seguito al prestito di cui al capo a) ed in seguito alle
minacce di morte 4i=mncte in caso di non restituzione, ma ritengono , per il fatto che il titolo era
risultato scoperto, che non si fosse realizzato il profitto ingiusto, elemento costitutivo del delitto
consumato. Il reato continuato di cui al capo c) – prestiti usurai a tale D’Agati di euro 4.800,00 con
un tasso di interesse, per un mese, del 25% ed al Siragusa di euro 1.750.000 con un tasso di
interesse, per cinque mesi, pari al 37% annuo, lo traggono, i giudici dell’appello, dalle deposizioni
delle persone offese, ritenute degne di fede per l’ inverosimiglianza delle giustificazioni date dall’
imputato e per il tentativo di quest’ ultimo di convincere le persone offese a non dichiarare il
carattere usurario del prestito . Infine il reato di esercizio abusivo professionale del credito di cui al
cap. d) è stato tratto dalla prova dello svolgimento continuativo e abituale della attività di
erogazioni di prestiti a favore di più persone e dalla prova dei continui contatti con costoro,di
emissione di assegni, di continui appuntament‘per dare e ricevere denaro.
-3- Ricorre avverso la assoluzione dal reato sub a) perché il fatto non sussiste e avverso la
dequalificazione della estorsione consumata in tentativo la persona offesa ,con atto redatto su carta
intestata del difensore, con sottoscrizione della stesso Alduina, autenticata dal difensore.
Tre i motivi di ricorso di quest’ ultimo, con il richiamo all’art. 606 lett. b) ed e) : a) vizio di
motivazione in merito alla assoluzione del reato di cui al capo a), il prestito dovendo considerarsi a
carattere usuraio per essere il primo prestito di molti altri a seguire per i quali pende procedimento
penale contro l’imputato per usura e per importi molti rilevanti.. Peraltro pacifico che il prestito era
stato di 7.500,00, che la persona offesa aveva restituito in contanti la somma di 15000, quindi
1

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui„ per l’ inammissibilità deel
ricorso di D’Agostino Rubens e per l’annullamento con rinvio al giudice civile per i capi a) e b) in
seguito all’accoglimento dei primi due motivi del ricorso4…e& pvtiZ ciAzee Udito il difensore dell’ imputato, avv. Lo Re Vincenzo, che chiede l’accoglimento del ricorso.

-4- Anche tre i motivi di ricorso dell’ imputato che denuncia :a) violazione degli artt. 56 e 629 c.p.
per non potersi configurare un ingiusto profitto. Le ulteriori 500 euro dovrebbero considerarsi in
relazione all’ obbligo di Alduina di corrispondere spese di protesto dell’assegno pari ad euro
113,78, di corrispondere una penale di 10% dell’ importo dell’assegno per il suo protesto, in
relazione infine ad un ulteriore prestito dio 300 euro che sarebbe stato ammesso dall’ imputato in
sede di giudizio abbreviato; b) con riferimento all’ usura continuata di cui al capo c) , mancata
assunzione di una prova decisiva con riferimento al prestito ai danni di Siragusa, che ha negato
peraltro la dazione di interessi: la prova richiesta avrebbe potuto verificare che il Siragausa doveva
dare dei soldi all’ imputato per una operazione illecita compiuta da entrambi e che aveva fruttato
dei soldi che erano stati accreditati sul conto corrente del predetto. Con riferimento all’ usura ai
danni di D’Agati che avrebbe consegnato all’ imputato un assegno di 5000 euro datato a fine
Dicembre, ricevendo la somma di 4.800,00 euro, l’ interesse non sarebbe stato usurario se la
somma di 4.800,SS8 euro fosse stata consegnata all’ inizio o del mese di Novembre,accertamento
che è mancato. C) violazione dell’art. 133 DLgs n. 385/1993 per il difetto di una organizzazione
professionale, elemento essenziale per poter configurare il reato, mela specie emergendo solo i
prestiti di cui al capi precedenti.
-5- I due ricorsi , anche se per ragioni diverse, sono entrambi inammissibili.
Inammissibile il ricorso della parte civile perchè proposto, giusta l’ epigrafe dell’atto,
personalmente da Alduina Marco che poi lo ha sottoscritto anche se la sottoscrizione è stata
autenticata dal difensore, il che non vale a far proprio l’ atto che rimane proprio della persona fisica
che, in quanto tale, ha inteso proporlo. La circostanza che l’atto sia stato redatto su carta intestata al
difensore non è elemento sufficiente,ad avviso della Corte, per ritenere che questi lo abbia fatto
proprio. Ed in proposito già questa Corte ha ritenuto che sia inammissibile il ricorso per
cassazione sottoscritto personalmente dalla parte civile, che, pur recando l’autentica della firma da
parte del difensore, non risulti corredato da clausole da cui emerga la volontà di quest’ultimo di fare
propri i motivi( Sez. 3, 22.6/26.9.2011, Rosi E.,Rv. 251246). E’ pur vero che in altra decisione, il
giudice di legittimità ha valorizzato il dato della redazione personale del ricorso sulla carta intestata
allo studio del difensore della parte civile quale elemento da cui desumere che il predetto difensore
abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità, ma alla condizione che tale
elemento sia solo concorrente con altri, quali , nel caso di specie, la trascrizione in calce all’atto di
una duplice procura speciale rilasciata allo stesso ( Sez. 6, 4.6/1.9.2010, Egiziano e a., Rv.
248347).
-6- Inammissibile ancora il ricorso dell’ imputato che svolge fin troppo chiaramente il tentativo di
indurre questa Corte a tracimare i rigidi steccati che delimitano il suo campo di conoscenza e di
conseguente operatività. Le circostanze dedotte, e che dovrebbero annichilire il prospettato ingiusto
profitto per il capo b), l’ interesse usurario di cui reato di cui al capo c), la professionalità dell’
organizzazione finalizzata alla gestione del credito di cui al capo d), e richiamate nella parte
espositiva, sono state tutte valutate dai giudici del merito, nel contesto del prescelto giudizio
abbreviato, e ritenute insufficienti ed inidoneg a snaturare la logicità della valutazione giudiziale
che ha valorizzato, tra 1 ‘altro, un dato rilevante,e per nulla affrontato nella critica difensiva: avere
avvicinato l’ imputato le persone offese richiedendo loro di non riferire all’autorità inquirente di
2

sempre in contanti di 500, e che l’imputato fu colto, nel momento dell’arresto, in possesso
dell’assegno di 6.000,00 poco prima consegnatogli dall’ imputato; b) vizio di motivazione in ordine
alla qualificazione come tentativo della estorsione contestata come consumata, per avere
contraddittoriamente i giudici di merito ritenuto consumato l’ ulteriore pagamento di 500 euro, in
seguito proprio alle minacce ricevute; c) omessa condanna dell’ imputato ad una provvisionale che
peraltro avrebbe dovuto essere provvisoriamente esecutiva per la gravità dei fatti, per il
comportamento dell’ imputato e per la sofferenza psichica cagionata alla persona offesa.

Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti
private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del
procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità ( Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al
pagamento la somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

aver preteso interessi usurarie. Quanto poi al ritenuto esercizio abusivo di attività finanziaria
previsto dall’art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 lo svolgimento verso una platea indeterminata di
soggetti dell’attività di finanziamento, attraverso la monetizzazione di titoli di credito,ne costituisce
il nucleo essenziale ed esaustivo. I giudici di merito hanno indicato una serie di persone che hanno
approfittato della attività abusiva dell’ imputato. Ed è noto che il reato di cui all’art. art. 132 D.Lgs.
n. 385 del 1993 è un reato di pericolo, eventualmente abituale ed è commesso sia da chiunque,
all’interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall’art.
106 TUB senza essere iscritto nell’elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque, come nel
caso di specie, compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità,
pur senza essere esponente di un’organizzazione professionalmente strutturata

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