Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31939 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31939 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOJANOVIC VALENTINA N. IL 27/11/1993
avverso la sentenza n. 2417/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché
prospetta motivi generici.
Invero in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla
aggravanti contestate, il giudice di merito ha osservato che dette attenuanti non
potevano essere concesse con giudizio di prevalenza e la pena ridotta, in ragione dei
plurimi precedenti penali specifici e della contestata recidiva reiterata.
Tale motivazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica, è
incensurabile in questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna delkricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000= a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

DEPO 5 T.ATA,

1. L’imputato STOJANOVIC Valentina ricorre per cassazione contro la sentenza in
epigrafe, con cui è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 624
bis-625 n. 2 c.p. (acc. in Cuneo il 3\1\2012). All’imputata, in appello, riconosciute le
attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed alla recidiva, la pena veniva ridotta
ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 200= di multa.
L’imputatq,. si duole del trattamento sanzionatorio e in particolare del mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

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