Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31938 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31938 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI RICCARDO N. IL 25/05/1944
avverso la sentenza n. 933/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di RICCI
Riccardo per il delitti di cui agli artt. 624-625 c.p. e 349 c.p. per furto di grondaie di
rame dalle macerie recitate della zona terremotata di L’Aquila (acc. il 18\4\2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “In tema di
reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal
proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti
chiaramente la volontà dell’avepte diritto di disfarsene definitivamente” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 35352 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013), Rv. 256955).

Nel caso di specie la volontà di abbandono non sussisteva, tenuto conto che la zona,
colpita dal sisma, era recitata proprio per evitare fenomeni di “sciacallaggio”.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsi) e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere estens

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la erronea applicazione della
legge penale ed insufficienza della motivazione per la mancato rilevo che le code
asportate erano da qualificare res derelicte.

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