Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31937 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31937 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AJDINI GAZMEND N. IL 23/03/1984
avverso la sentenza n. 3416/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
In particolare, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante, va ricordato che
l’istituto del patteggiamento trova il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare che “La circostanza attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” (Cass. Sez.
4, Sentenza n. 36408 del 26/06/2013 Ud. (dep. 05/09/2013), Rv. 255958).

In ordine alla invocata sospensione condizionale della pena, va osservato che il
beneficio non è stato oggetto del patto, né è stato richiesto in sede di discussione, per
cui il mancato riconoscimento non costituisce né una violazione di legge, né configura
una mancanza di motivazione.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. vi, 21\4\2004, n. 18385).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere estensore

1. L’imputato &MINI Gazmend ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena per il reato di cui all’art. 73, co. 5 0 , T.U. 309 del
1990 per plurime cessioni di cocaina (acc. in Bondeno dal 2009 al gennaio 2011), per
carenza di motivazione della medesima in ordine all’omesso riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ed al mancato riconoscimento della
sospensione condizionale.

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