Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31934 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31934 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORTIZ GRISALES LUIS FERNANDO N. IL 20/04/1963
avverso la sentenza n. 2755/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA
!

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ORTIZ
GRISALES Luis Fernando per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per la
detenzione illecita di gr. 499,50 di cocaina (acc. in Sirmione il 4\11\2011). Con la
pronuncia veniva confermata la pena irrogata in primo grado di anni 3 e mesi 9 di
reclusione ed € 20.000= di multa con le attenuanti generiche e la diminuente del rito.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate
e risolte negativamente dal giudice del merito.
Nel giudizio di commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come la quantità della sostanza, da cui erano estraibili
circa 1.800 dosi di cocaina non consentiva di riconoscere un più mite trattamento
sanzionatorio.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa
rispetto alla pena edittale massima (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo,
RV 230278).

Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere estensore

2. Propone
ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’insufficienza della
motivazione in ordine al alla commisurazione della pena ed all’entità della diminuzione
per le attenuanti generiche.

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